Inammissibile il ricorso generico che chiede rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 27805 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che non si confronti con le argomentazioni della decisione impugnata e che tenda a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La mancanza di specificità non si apprezza soltanto come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. È parimenti generico il motivo che censura il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi con la motivazione del giudice di appello che abbia evidenziato elementi ostativi alla concessione del beneficio.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata dalla Corte di appello di Cagliari con sentenza del 16.06.2025. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi: il primo in punto di accertamento della responsabilità, il secondo sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La vicenda di merito concerne la sostituzione dei lucchetti sugli infissi e la successiva occupazione abusiva di una casa cantoniera da parte di tre persone. La difesa aveva allegato lo stato di salute del marito della ricorrente per invocare lo stato di necessità. La questione giunge davanti alla Corte per la dedotta erroneità della decisione di appello su responsabilità e pena.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII rileva che il primo motivo è privo di concreta specificità e meramente reiterativo. Il ricorso non si confronta con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, profili estranei al sindacato di legittimità e avulsi da una pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.

La Corte richiama un consolidato orientamento sul rapporto tra complessità della motivazione impugnata e motivi di ricorso (Sez. 4, n. 256 del 18.09.1997; Sez. 4, n. 34270 del 03.07.2007; Sez. 5, n. 28011 del 15.02.2013; Sez. 2, n. 11951 del 20.01.2014; Sez. 2, n. 42046 del 17.07.2019). La mancanza di specificità, quindi, non si apprezza solo come indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Nel merito, i giudici di appello hanno correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie contestate, esplicitando ampiamente le ragioni del convincimento. Hanno valorizzato la sequenza temporale della sostituzione dei lucchetti e la successiva occupazione della casa cantoniera, considerando le allegazioni difensive sullo stato di salute del marito della ricorrente, non ritenute elemento risolutivo per integrare lo stato di necessità, anche alla luce della precedente occupazione abusiva di immobile pubblico in altra località e dell’assenza di qualsiasi istanza per la legittima assegnazione di un immobile di residenza pubblica.

Le doglianze sulla prova della penale responsabilità e sulla caratterizzazione circostanziale delle condotte risultano pertanto prive dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., prospettando deduzioni generiche e prive di puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. Il secondo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è parimenti generico per assenza di confronto con la decisione di appello, che aveva disatteso la censura evidenziando la gravità del fatto e la permanenza della condotta come elementi ostativi. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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