L’aggravante contestata non è correggibile come errore materiale (Cass. pen. Sez. I n. 28347 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di correzione di errore materiale non può essere utilizzata per eliminare l’aggravante contestata e ritenuta sussistente nella sentenza di condanna. Il rimedio dell’art. 130 cod. proc. pen. è limitato agli errori od omissioni che non determinano la nullità del provvedimento e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dello stesso. La richiesta di espungere l’aggravante persegue invece una modificazione essenziale della decisione e integra un errore di valutazione o giuridico, sottratto allo spettro applicativo dello strumento. L’eventuale sussistenza o insussistenza dell’aggravante può essere censurata unicamente con l’impugnazione della sentenza. Non rileva che l’imputato sia rimasto incolpevolmente assente in primo grado, sussistendo un rimedio ad hoc.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo la sospensione dell’ordine di esecuzione, previa correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza di condanna. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 29 dicembre 2025 rigettava la richiesta. Riteneva infatti che nessun errore materiale fosse occorso nella sentenza che aveva condannato il ricorrente per il delitto di cui all’art. 612 bis, terzo comma, cod. pen., reato ritenuto ostativo alla sospensione dell’esecuzione.
Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: vizio di motivazione, per non avere il giudice chiarito perché l’errore materiale fosse insussistente pur in assenza di esplicitazione dell’aggravante; e violazione dell’art. 612 bis, terzo comma, cod. pen., non risultando né nel capo di imputazione né nella sentenza quale aggravante ricorresse e come si atteggiasse. Il ricorrente rappresentava altresì di essere rimasto incolpevolmente assente nel giudizio di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura dell’istanza respinta, che presuppone l’accoglimento della contestuale richiesta di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. Il rimedio consente la correzione dei provvedimenti inficiati da errori od omissioni che non ne determinano la nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale del provvedimento.
La Corte rileva che nel caso concreto ciò che si richiede è proprio una modificazione essenziale della sentenza di condanna, mediante l’elisione dell’aggravante contestata e ritenuta sussistente. La valutazione operata dal Tribunale avrebbe dunque dovuto essere oggetto di censura unicamente con l’impugnazione della sentenza, che avrebbe consentito al giudice di appello di rivalutare la sussistenza dell’aggravante.
L’istanza esula pertanto dallo spettro applicativo dello strumento utilizzato, limitato ai meri errori materiali e non estensibile ai supposti errori di valutazione o giuridici. Il rimedio non può farsi carico di una rivalutazione nel merito dell’aggravante.
Quanto alla dedotta impossibilità di impugnare per l’incolpevole assenza nel giudizio, la Corte osserva che sussiste un rimedio ad hoc, che il ricorrente afferma di avere esperito. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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