Giurisdizione contabile sull’elenco ISTAT limitata e incostituzionale (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 12 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020, inserito dalla legge di conversione n. 176/2020, nel circoscrivere la giurisdizione della Corte dei conti sulla ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica, sacrifica la piena tutela giurisdizionale degli enti iscritti nell’elenco. La norma sottrae al giudice contabile la cognizione del presupposto — la qualificazione di un soggetto come amministrazione pubblica secondo il SEC 2010 — consentendogli di conoscere solo delle conseguenze. Ne deriva la violazione degli artt. 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost., per irragionevolezza del riparto, lesione del diritto di agire in giudizio, incidenza sull’equilibrio dei bilanci pubblici e contrasto con i vincoli eurounitari. La questione è rilevante, poiché dalla decisione dipende la possibilità di pronunciarsi sulla domanda di annullamento dell’iscrizione.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria regionale per la gestione di una rete ferroviaria, ha impugnato l’inserimento nell’Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche per il 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2024. La società contesta i presupposti di fatto e di diritto della qualificazione nel settore S.13 e chiede l’annullamento dell’elenco nella parte in cui la ricomprende.

Deduce di essere titolare di un’attività connotata da autonomia imprenditoriale, con rischi ricadenti sulla concessionaria secondo gli indici Eurostat. Richiama le precedenti ordinanze con cui le Sezioni riunite avevano sospeso gli effetti dell’iscrizione per annualità anteriori e sollecita una nuova tutela cautelare. L’ISTAT e la Procura generale resistono; la Procura sollecita la rimessione della normativa alla Corte costituzionale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, le Sezioni riunite riconoscono la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, già accertati in relazione alle annualità precedenti, ed estendono all’anno 2025 la tutela cautelare, sospendendo l’iscrizione della società nell’elenco.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, comma 169, della l. n. 228/2012, poi ripreso dall’art. 11, comma 6, lett. b), del codice della giustizia contabile, aveva attribuito alle Sezioni riunite la giurisdizione esclusiva sulla natura di amministrazione pubblica delle società inserite nell’elenco annuale. Il legislatore del 2020 ha modificato tale assetto, limitando la giurisdizione contabile alla sola verifica delle limitazioni amministrative conseguenti all’iscrizione.

Secondo la Corte, la rilevanza della questione è evidente: poiché il riconoscimento della legittimità dell’iscrizione è presupposto della verifica dell’incidenza sulle attività dell’ente, la cognizione piena risulta impedita dalla norma censurata.

Quanto alla non manifesta infondatezza, la ricognizione ISTAT non ha mere finalità statistiche, ma definisce le grandezze di finanza pubblica e concorre ai saldi di contabilità nazionale, anche ai fini del rispetto dei parametri europei. Escludere il sindacato sul presupposto qualificatorio menoma le attribuzioni della Corte dei conti e incide sull’equilibrio dei bilanci pubblici, in violazione degli artt. 81 e 97 Cost. e dell’art. 103, comma 2, Cost.

La Corte ritiene inoltre irragionevole, ex art. 3 Cost., un riparto che consente di conoscere le conseguenze ma non il presupposto, e che impone all’ente un doppio ricorso, dinanzi al giudice amministrativo e a quello contabile. Ciò compromette il diritto di agire in giudizio e la ragionevole durata del processo, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. È richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2023 sull’affidabilità ex ante della legge.

Infine, la limitazione contrasta con l’art. 117 Cost., poiché impedisce il dispiegarsi dell’effetto utile della normativa europea e il principio di autosufficienza del ricorso dinanzi al giudice contabile. Per queste ragioni la Corte accoglie l’istanza di sospensiva, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione e dispone la sospensione del giudizio con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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