Accesso agli atti di gara subordinato alla disponibilità del documento (TAR Lombardia n. 3985 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ha ad oggetto atti formati e venuti ad esistenza, che si trovino nella materiale disponibilità dell’Amministrazione destinataria dell’istanza. L’esistenza e la detenzione del documento costituiscono fatto costitutivo della pretesa ostensiva, la cui prova grava sul richiedente, anche mediante presunzioni. Ove l’Amministrazione dichiari di non detenere l’atto o di non averlo mai formato, non residuano margini per ordinare l’ostensione, perché il relativo ordine sarebbe inutiliter data, per difetto del suo oggetto. Analogamente non sono ostensibili le relazioni riservate della Direzione lavori e del R.U.P., sottratte per legge all’accesso.

Il Fatto

Una società aggiudicataria di un appalto di efficientamento energetico, dopo aver eseguito i lavori e ottenuta l’approvazione del certificato di collaudo, assume l’illegittimità della relativa determinazione dell’Ente appaltante e, in vista di un’azione giudiziale, chiede in via di accesso agli atti la nomina del Direttore dei lavori, il giornale dei lavori, i documenti contabili, nonché le relazioni riservate della Direzione lavori e del R.U.P. e l’invito alla firma del conto finale.

Il R.U.P. riscontra negativamente l’istanza, dichiarando il mancato possesso della nomina, del giornale e degli atti contabili e la non ostensibilità delle relazioni riservate. La società impugna il diniego davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del proprio diritto all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accesso, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a, n. 6, cod. proc. amm., e delimita l’oggetto del giudizio alla sola nota di diniego, escludendo dal perimetro le censure sulla regolarità della fase esecutiva e di collaudo.

Quanto alla nomina del Direttore dei lavori e ai documenti contabili, il Tribunale rileva che la stazione appaltante ha dichiarato il mancato possesso o l’inesistenza della documentazione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che il diritto di accesso trova un limite materiale e giuridico nella disponibilità dell’atto da parte dell’Amministrazione, presupposto che integra un fatto costitutivo della pretesa e la cui prova incombe sul richiedente.

Di qui la conseguenza: a fronte di una dichiarazione espressa di inesistenza dell’atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, perché la statuizione sarebbe impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto. Il Collegio richiama anche il principio “ad impossibilia nemo tenetur” e l’art. 2697 cod. civ., precisando che l’onere della prova dei fatti negativi può essere assolto mediante dimostrazione di un fatto positivo contrario o per presunzioni, evenienza non ricorrente nella specie.

Riguardo alle relazioni riservate e all’invito alla firma del conto finale, il ricorso è respinto sotto un duplice profilo. Da un lato, non sono state proposte specifiche contestazioni al diniego già nel ricorso, essendo il rimedio configurato come impugnatorio, con conseguente tardività delle censure svolte solo in memoria non notificata. Dall’altro, tali relazioni sono sottratte per legge all’accesso, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. b, n. 2, del D. Lgs. n. 36 del 2023.

Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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