Abusi in area vincolata insanabili per affidamento e silenzio (TAR Lombardia n. 773 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive non riconducibili agli abusi minori, perché comportanti aumento di superficie e di volume, realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesistico, non sono suscettibili di condono edilizio ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo e dalla conformità urbanistica dell’intervento. Né la pendenza del procedimento di sanatoria, attivato a istanza del privato, né la prolungata inerzia dell’amministrazione nella repressione dell’abuso ingenerano un affidamento tutelabile, potendo configurare mere aspettative di fatto. L’ordine di demolizione ha carattere rigidamente vincolato e non richiede specifica motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico al ripristino, né comparazione con l’interesse privato, non essendo ammissibile alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva che il tempo non può legittimare.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore agricolo, ha realizzato la propria abitazione rurale su un manufatto preesistente in area sottoposta a vincolo paesistico ex D.M. 30 ottobre 1961 e classificata in zona agricola dagli strumenti urbanistici. I lavori sono stati eseguiti senza titolo abilitativo. Nel 2004 ha presentato due domande di condono ex art. 32 D.L. n. 269/2003, con contestuali richieste di autorizzazione paesaggistica. Dopo un sopralluogo dell’ufficio vigilanza, il Comune ha avviato il procedimento nel 2015, concludendolo solo nel 2021 con due ordinanze di rigetto delle domande di condono e contestuale ordine di demolizione. Il ricorrente impugna tali provvedimenti davanti al giudice amministrativo, deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla natura relativa del vincolo, è respinto. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, per gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al D.L. n. 269/2003, la sanabilità è esclusa per la sola presenza del vincolo paesistico, a prescindere dal suo carattere assoluto o relativo e dalla conformità urbanistica. Nel caso di specie vi è stato un aumento di volume, ammesso dallo stesso ricorrente. Il giudice aggiunge che l’art. 89 delle NTA consente ampliamenti solo per attrezzature agricole, non per destinazione residenziale, e che manca la prova del rispetto della data utile per la sanatoria, gravando sul richiedente l’onere della prova secondo il criterio della vicinanza.
Il secondo motivo, fondato sull’affidamento ingenerato dall’inerzia decennale dell’amministrazione, è parimenti respinto. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, secondo cui nessun affidamento tutelabile può configurarsi in presenza di un abuso edilizio, non essendo la pendenza del procedimento di sanatoria assimilabile a una posizione favorevole riconosciuta da un titolo poi annullato in autotutela. La necessità di un provvedimento esplicito ex art. 21 nonies legge n. 241/1990 riguarda ipotesi diverse. La tesi del Comune di giustificare il ritardo con il consolidarsi della giurisprudenza non è condivisa, pur non conducendo all’accoglimento del motivo.
Il terzo motivo contesta l’errata indicazione dei mappali. Il Collegio osserva che l’identificazione catastale è secondaria rispetto all’analitica descrizione delle opere, che consente al destinatario la rimozione spontanea. L’inesatta indicazione dei mappali non costituisce vizio di legittimità dell’ordinanza di demolizione, rilevando solo nell’atto di accertamento dell’inottemperanza.
Il quarto motivo invoca la formazione del silenzio-assenso sull’autorizzazione paesaggistica. Il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 17-bis legge n. 241/1990, riferito alle decisioni pluristrutturate di tipo orizzontale, mentre nel caso il rapporto è verticale, con il solo Comune. Il meccanismo del silenzio-assenso è inoltre incompatibile con la specialità del procedimento di condono, che contempla il silenzio-inadempimento.
Infine, la questione di compatibilità dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 con l’art. 8 C.E.D.U., proposta in via subordinata, è respinta: la disposizione convenzionale rileva semmai come norma interposta ex art. 117, comma 1, Cost., ma non è invocabile un’indebita ingerenza quando l’esercizio del potere è giustificato dalla corretta gestione del territorio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.