Subentro nel nulla osta al lavoro e permesso di soggiorno per attesa occupazione: il diniego cautelare (TAR Lazio n. 241 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di immigrazione, la fattispecie del subentro di un nuovo datore di lavoro nel nulla osta all’ingresso non è configurabile quando il rapporto di lavoro per cui il titolo è stato rilasciato non si è mai correttamente instaurato. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato solo a seguito dell’interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un precedente rapporto di lavoro effettivamente sorto. In assenza di tali presupposti, la domanda cautelare di sospensione degli atti di diniego e revoca del nulla osta è priva di fumus boni iuris.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, la nota con cui il questore aveva respinto la richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro e di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché il decreto di revoca del nulla osta all’ingresso, non notificato, e il relativo preavviso. Il ricorrente chiedeva la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati, deducendo la possibilità di sostituire il datore di lavoro originario con un nuovo soggetto disponibile ad assumerlo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto la domanda cautelare non utilmente valutabile per carenza di fumus boni iuris. In particolare, il collegio ha rilevato che il ricorrente non aveva comprovato che, in relazione alla tipologia di visto ottenuto, fosse possibile procedere al subentro di un nuovo datore di lavoro.
La Corte ha inoltre evidenziato che l’unica possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è ancorata alla circostanza, non verificatasi nella vicenda in esame, dell’avvenuta interruzione per causa non imputabile al lavoratore di un precedente rapporto di lavoro correttamente instauratosi. In assenza di un valido rapporto di lavoro alle spalle, la fattispecie legale dell’attesa occupazione non può dirsi integrata.
A sostegno di tale lettura, il collegio ha richiamato i propri precedenti conformi (TAR Lazio, Latina, sez. I, 21 aprile 2026 n. 439; sez. I, 30 marzo 2026 n. 306; sez. I, 22 dicembre 2025 n. 1123; sez. I, 26 novembre 2025 n. 1013), ribadendo l’orientamento per cui la revoca del nulla osta e il diniego del subentro sono legittimi ove manchi la prova dell’instaurazione effettiva del rapporto lavorativo originario. La domanda cautelare è stata pertanto rigettata, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.