Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 131 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili che non siano custoditi in un deposito o magazzino, ma siano destinati all’uso immediato degli uffici, è titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia. A tale figura non si applica l’obbligo di resa del conto giudiziale, che presuppone una gestione di magazzino con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico. Il giudizio di conto promosso nei suoi confronti è pertanto improcedibile per difetto dei presupposti normativi, restando fermo l’obbligo di rendicontazione amministrativa e l’obbligo di resa del conto per i soli beni soggetti a effettiva custodia.
Il Fatto
Il convenuto, funzionario di un ente locale, ha reso il conto giudiziale quale consegnatario dei beni mobili dell’ufficio di appartenenza per l’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore, con relazione depositata il 17 aprile 2025, ha sollevato questioni preliminari di ammissibilità e procedibilità, rilevando che l’atto depositato consiste in una generale elencazione di beni inventariati — prevalentemente arredi, strumentazione informatica e un automezzo — privi dei requisiti minimi del conto giudiziale.
Il contabile si è costituito con memoria del 15 settembre 2025, contestando la propria qualifica di agente contabile e sostenendo che i beni, di uso abituale e non custoditi in magazzini, comportano un obbligo di sola vigilanza. Il difensore ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità e la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. La disciplina è richiamata dall’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’attività del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitandosi alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa è finalizzata al continuativo rifornimento, sicché si configura una vera gestione contabile con debito di custodia, soggetta a resa del conto e al giudizio di conto. I beni di consumo strettamente necessari all’ordinario funzionamento restano esclusi, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione.
Nel caso esaminato i beni elencati risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. La mera elencazione degli inventari non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996, e lo stesso convenuto ha condiviso i rilievi istruttori. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con conseguente venir meno dei presupposti della resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese trattandosi di decisione su mere questioni preliminari; resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia.
Nota della Redazione
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