Responsabilità erariale del consorzio in house per affidamenti frazionati e mancato riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 284 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità erariale per danno cagionato da un consorzio in house, l’artato frazionamento degli affidamenti diretti, posto in essere in violazione della disciplina sui contratti pubblici e dei regolamenti interni, integra condotta dolosa quando risulti la consapevolezza dell’elusione delle regole dell’evidenza pubblica e la reiterazione degli incarichi in un arco temporale ridotto. Il mancato riversamento alle amministrazioni socie delle somme riscosse per loro conto dagli agenti della riscossione costituisce posta di danno autonoma rispetto a quella derivante dallo sviamento delle risorse verso operatori privati, non sussistendo duplicazione. Tale posta è danno attuale e concreto, non neutralizzabile da eventuali successivi recuperi mediante compensazione, stante la natura tributaria dei crediti e la non operatività dello ius retentionis. La responsabilità sussidiaria dell’amministratore non è configurabile quando il sistema illecito sia stato congegnato in modo da impedirne il disvelamento con l’ordinaria diligenza.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio gli amministratori e i funzionari di un consorzio in house, partecipato da una città metropolitana e da alcuni comuni, a fronte di un danno erariale complessivamente quantificato in oltre dieci milioni di euro. La segnalazione proveniva dall’amministratore delegato dell’ente, che aveva rappresentato lo stato di grave crisi finanziaria del consorzio.
Tre erano le poste di danno contestate: i pagamenti effettuati a fronte di affidamenti diretti per prestazioni di fatto mai eseguite; il mancato riversamento delle somme riscosse per conto dei soci; il mancato perfezionamento dell’acquisto della nuova sede. Si sono costituiti i convenuti, contestando la pretesa e proponendo eccezioni di giurisdizione, prescrizione e duplicazione delle poste. Hanno inoltre spiegato intervento adesivo le amministrazioni socie e la procedura di liquidazione giudiziale del consorzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta anzitutto le eccezioni di difetto di giurisdizione. La natura in house del consorzio e la sussistenza di adeguati strumenti di controllo analogo da parte delle amministrazioni socie sono confermate da plurime pronunce, richiamandosi Cass. civ., SS.UU., ord. n. 22694/2022. Sussiste, del pari, il rapporto di servizio in capo ai convenuti, per l’attività svolta nell’ambito del servizio pubblico affidato.
Nel merito, la Corte accoglie parzialmente la domanda per le prime due poste. Quanto agli affidamenti esterni dal 2018 al 2020, le procedure illegittime, il frazionamento, la sovrapponibilità dei servizi esternalizzati rispetto a quelli istituzionali, la liquidazione di corrispettivi in assenza di rendicontazione e la predisposizione di determinazioni retrodatate confutano le difese dei convenuti. La riconducibilità a costoro di partecipazioni nelle società affidatarie è indice della consapevolezza dell’uso distorto di risorse pubbliche.
La seconda posta, relativa al mancato riversamento delle somme riscosse per conto dei soci, è ritenuta dal Collegio autonoma rispetto alla prima, non sussistendo duplicazione. Le condotte distrattive hanno privato il consorzio delle risorse necessarie ad adempiere ai propri doveri di agente della riscossione, cristallizzando la posizione debitoria. Il Collegio esclude la compensazione e lo ius retentionis, stante la natura tributaria dei crediti, richiamando Corte conti, Sez. III App., sentenza n. 724/2012 e Corte conti, Sez. Veneto, sentenza n. 5/2023.
La Corte esclude invece la responsabilità del terzo convenuto, amministratore unico del consorzio, non essendo rinvenibili in atti affidamenti a lui riferibili e non risultando il medesimo coinvolto nei procedimenti penali. Il sistema costruito dagli altri due convenuti era tale da impedirne il disvelamento con l’ordinaria diligenza, non emergendo elementi per un addebito a titolo di colpa grave.
Infine, la pretesa relativa al mancato acquisto della nuova sede è disattesa, poiché la governance successiva manifestò la volontà di procedere comunque all’acquisto. I convenuti sono condannati solidalmente al pagamento della somma di 8.812.305,59 euro, oltre interessi e rivalutazione; al terzo è riconosciuto il rimborso delle competenze legali.
Nota della Redazione
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