Motivazione analitica richiesta per partecipazioni societarie nel controllo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 74 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rendere il parere di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, la Sezione regionale di controllo verifica la conformità dell’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni societarie ai commi 1 e 2 dell’art. 5 nonché agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il controllo non si estende alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, ma accerta la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti istruttori, l’affidabilità delle stime e la coerenza delle conclusioni, alla luce della complessità dell’operazione. L’onere di motivazione analitica esige il confronto tra le diverse soluzioni gestionali, il calcolo dei costi e dei benefici di ciascuna e la proiezione pluriennale dei risultati, non potendosi risolvere in una mera affermazione apodittica di convenienza. L’acquisizione di una nuova partecipazione, in presenza di altra partecipata già titolare di oggetto sociale analogo, deve tenere conto dei parametri di razionalizzazione di cui all’art. 20 del TUSP, orientati alla riduzione delle partecipazioni pubbliche.
Il Fatto
Un Comune ha deliberato l’acquisto di una quota dello 0,25% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, già detenuta da altro Comune, con un prezzo di poco superiore a duemilaseicento euro. L’operazione è finalizzata all’affidamento in house della gestione del servizio di refezione scolastica comunale per la durata di cinque anni.
L’atto consiliare è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP, unitamente alle relazioni illustrative sulla scelta della modalità di gestione e alla motivazione qualificata per l’affidamento in house, allo statuto sociale, allo schema di contratto di servizio e al parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo, richiamando la funzione di controllo assegnata alla Corte dei conti dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che ha riscritto l’art. 5 del TUSP. Il parametro di scrutinio è la conformità dell’atto deliberativo ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8, come precisato dalle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022: il giudice contabile valuta completezza, adeguatezza e attendibilità delle stime, senza sostituirsi all’amministrazione.
Sul piano dei vincoli di scopo e di attività, la verifica di stretta inerenza con le finalità istituzionali dell’ente socio è positiva: il servizio di refezione scolastica, assunto come proprio dall’ente locale con scelta politico-amministrativa, integra un servizio di interesse generale. Parimenti conforme è la competenza consiliare all’adozione dell’atto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del TUSP, e risulta assolto l’onere di consultazione pubblica, con pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Le censure si concentrano invece sui profili economico-finanziari. La documentazione offre elementi sommari su redditività, liquidità e indebitamento della società, e manca di un’analisi prospettica pluriennale dei costi e dei risultati attesi per il servizio. La comparazione con le alternative gestionali risulta poco significativa, poiché prende a riferimento gare indette da altri Comuni senza indicare i criteri di scelta e senza confrontarle con quelle svolte dallo stesso ente per le medesime finalità.
La Corte rileva altresì un profilo di incoerenza con il modello dell’in house providing: lo schema di contratto prevede che la società affidataria espleti il servizio per il tramite di un’ulteriore impresa aggiudicataria, individuata mediante appalto, mentre restano in capo al Comune le utenze, la manutenzione dei locali e delle attrezzature e la gestione del centro di cottura. Tale assetto ridimensiona i risparmi preannunciati e attenua la portata del know how aziendale addotto a sostegno della scelta.
Infine, la Sezione osserva che l’ente è già titolare di una partecipazione in altra società il cui oggetto sociale contempla l’organizzazione e gestione di mense scolastiche, senza che siano esplicitate le ragioni dell’acquisizione di una nuova e pulviscolare partecipazione. Nei limiti del proprio scrutinio, la Corte rileva pertanto alcune carenze motivazionali e profili di incoerenza con le norme del TUSP, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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