Riliquidazione pensione ex Polizia di Stato aliquota 2,44% solo dal 2022 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 220 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’estensione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 alle Forze di polizia ad ordinamento civile, disposta dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, ha natura innovativa e non di interpretazione autentica delle disposizioni previgenti. Ne consegue che gli ex appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a diciotto anni, hanno diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione, sulla quota retributiva maturata sino a tale data, dell’aliquota annua del 2,44%, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2022. La copertura finanziaria prevista dal successivo comma 102, riferita anche al personale già cessato, non retroagisce la decorrenza del beneficio.

Il Fatto

Alcuni ex appartenenti al Corpo della Polizia di Stato si erano arruolati anteriormente al 25 giugno 1982 e, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato un’anzianità di servizio superiore a quindici e inferiore a diciotto anni. Essi hanno chiesto la rideterminazione della quota retributiva della pensione mediante l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo del 35% applicato dall’Ente previdenziale in base all’art. 44 del medesimo d.P.R.

Il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso, ritenendo la disposizione invocata destinata al solo personale militare e non applicabile agli appellanti, appartenenti a un’amministrazione civile. I pensionati hanno proposto appello deducendo la violazione dell’art. 54 e la contraddittorietà della motivazione. Nelle more, alcuni ricorrenti hanno ottenuto in via amministrativa la riliquidazione, ma con arretrati riconosciuti solo dal 1° gennaio 2022 e non dalla data del collocamento in quiescenza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ha dichiarato d’ufficio la carenza di legittimazione processuale passiva del Ministero dell’Interno, non evocato nel giudizio di primo grado. La questione, rilevabile d’ufficio, ha reso ultronea la disamina dell’eccezione di tardività della costituzione dell’Amministrazione, formulata dalla difesa degli appellanti all’udienza e rimasta assorbita.

Nel merito, l’appello è stato parzialmente accolto. La Sezione ha ricostruito il quadro normativo ricordando che solo con la legge n. 234/2021 il legislatore ha esteso l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nell’interpretazione offerta dalle Sezioni riunite contabili, anche alle Forze di polizia ad ordinamento civile rientranti nel sistema misto, estensione sino a quel momento preclusa. Il comma 101 riconosce al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Secondo la Corte, l’intervento normativo risponde a un intento perequativo, volto a colmare la disparità di trattamento emersa per effetto delle sentenze delle Sezioni riunite, in ragione della specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge n. 183/2010 all’intero comparto sicurezza. Da ciò la Sezione ha escluso la natura di interpretazione autentica delle nuove disposizioni e quindi la loro applicabilità retroattiva. Il tenore letterale del comma 102, che stanzia la spesa solo a decorrere dal 2022, conferma tale lettura.

La Corte ha poi precisato che la copertura finanziaria è calcolata includendo anche l’onere relativo al personale cessato entro il 2021: l’estensione è dunque destinata anche ai già collocati in quiescenza, ma con effetto dal 1° gennaio 2022. Il ricalcolo va riconosciuto dai ratei maturati da tale data, come confermato dalla circolare INPS n. 44 del 2022. La soluzione è stata avallata dalla Corte costituzionale n. 33 del 2023 e, per la Polizia di Stato, dall’ordinanza n. 36 del 2023, che ha restituito gli atti al rimettente per il mutato quadro normativo.

In linea con l’orientamento consolidato della Sezione, è stato riconosciuto il diritto degli appellanti alla riliquidazione della pensione con l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44% sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese sono state integralmente compensate per entrambi i gradi, in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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