Responsabilità erariale del responsabile CAA: serve la prova del dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 170 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità erariale per indebita percezione di aiuti comunitari, la condanna del responsabile di un Centro autorizzato di assistenza agricola presuppone la prova del dolo, ossia della consapevolezza e volontà di agevolare l’altrui condotta illecita. Non è sufficiente, a tal fine, la mera cessione delle credenziali di accesso al sistema informativo, né può configurarsi un dolus in re ipsa collegato a una responsabilità di posizione. Il giudice contabile non può riqualificare d’ufficio l’addebito, originariamente contestato a titolo doloso, in termini di colpa grave, dovendo rispettare il principio di immutabilità del titolo dell’imputazione. Il percettore che dichiari la disponibilità di superfici in assenza di idoneo titolo giuridico risponde, invece, del danno integrale, superata la soglia di rilevanza comunitaria delle dichiarazioni eccessive intenzionali.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due soggetti per sentirli condannare in solido al pagamento, in favore dell’AGEA, di una somma corrispondente a contributi comunitari indebitamente percepiti per le campagne 2013 e 2014, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’azione traeva origine da una denuncia di danno della Polizia Giudiziaria, a conclusione di indagini svolte in un procedimento penale.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il percettore avrebbe dichiarato la conduzione di terreni di cui non aveva la disponibilità, con domande inserite nel portale SIAN; al responsabile del CAA veniva contestata una condotta compiacente, consistente nella validazione e trasmissione delle domande senza i necessari riscontri. Solo il responsabile del CAA si costituiva, eccependo la prescrizione e negando ogni proprio coinvolgimento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara la contumacia del percettore e respinge l’eccezione di prescrizione. Rileva, infatti, un’ipotesi di occultamento doloso del danno, implicito nelle attività fraudolente contestate, con conseguente slittamento del dies a quo del termine quinquennale al momento della scoperta, non anteriore alla relazione di P.G. del 14 agosto 2019. La notifica dell’invito a dedurre ha effetto interruttivo, rendendo tempestiva l’azione.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: il Reg. CE n. 73/2009 e il Reg. CE n. 1122/2009, l’art. 60 sulle dichiarazioni eccessive intenzionali, l’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 3, comma 1, legge n. 898/1986. L’erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo ad attribuire la disponibilità della superficie dichiarata.

Il percettore aveva indicato particelle non concesse alla sua ditta, superando ampiamente i limiti fissi e percentuali delle dichiarazioni eccessive. La sua responsabilità è affermata: l’apporto eziologico è fondamentale e le condotte, per l’abnormità delle dichiarazioni non veritiere, appaiono sorrette da coscienza e volontà di conseguire vantaggi illeciti. Egli è condannato al pagamento dell’intera somma, oltre rivalutazione e interessi.

Diversa è la posizione del responsabile del CAA. La pretesa attorea si fonda su una condotta artificiosa e su un titolo doloso, confermato dall’attore che ha qualificato l’atteggiamento soggettivo in termini di dolo eventuale o civile. Le risultanze istruttorie, tuttavia, non offrono alcun supporto probatorio circa la consapevolezza e volontà di agevolare l’altrui condotta illecita: non risultano rapporti tra i convenuti, legami familiari o passaggi di denaro ingiustificati.

La Corte esclude la configurabilità di un dolus in re ipsa connesso a una responsabilità di posizione. Richiama il consolidato orientamento della Sezione che impedisce di mutare ex officio il titolo di imputazione, ricercando la colpa grave in capo a soggetti convenuti per condotte asseritamente dolose. La pretesa va dunque respinta per difetto di prova dell’elemento soggettivo; al convenuto assolto sono liquidate le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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