Danno erariale da corruzione: solo disservizio, danno reputazionale e spese legali (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 221 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per fatti di corruzione, il danno da tangente non è configurabile quando l’amministrazione non provi che il sistema corruttivo si sia tradotto in un sovraprezzo rispetto alle condizioni di mercato, mancando qualsiasi elemento di comparazione. È invece risarcibile il danno da disservizio, quale vulnus al principio di buon andamento, quantificabile in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. in misura proporzionata alle energie lavorative effettivamente distratte. Sono dovuti il danno reputazionale da clamor fori, calcolato con il criterio del doppio tangentizio, e le spese legali sostenute per la costituzione di parte civile. Il potere riduttivo non è applicabile quando il danno liquidato corrisponde all’effettivo pregiudizio accertato.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia ha convenuto in giudizio il responsabile dell’Ufficio assistenza protesica di un distretto della A.S.L. di Lecce, chiedendo la condanna al risarcimento del danno in favore dell’azienda sanitaria per complessivi euro 225.859,16, oltre interessi e spese.

La notizia di danno è stata acquisita dalla pubblicazione su un quotidiano nazionale di un articolo del 9 giugno 2020 relativo a una vicenda corruttiva. L’istruttoria ha tratto origine da un procedimento penale avviato a seguito di esposto anonimo, definito con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile per il reato di corruzione propria di cui all’art. 319 cod. pen. Il procedimento è giunto davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del danno erariale conseguente alla condotta accertata in sede penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal profilo oggettivo della responsabilità. Pur senza attribuire valore dirimente alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., la documentazione acquisita dimostra la sostanziale messa a disposizione della funzione pubblica ad interessi privati dietro corrispettivo. Le intercettazioni e le riprese audio-video confermano un rapporto confidenziale con gli operatori accreditati e la natura corruttiva del vincolo.

Sul danno da tangente la Corte accoglie l’eccezione difensiva. La Procura aveva quantificato la posta assumendo che la tangente si fosse trasferita sul prezzo delle forniture. Manca però qualsiasi prova di un maggior esborso: la Procura non ha offerto elementi di comparazione idonei a dimostrare un sovraprezzo rispetto alle condizioni di mercato. La Corte non esclude che gli operatori abbiano corrisposto utilità al solo fine di accrescere il proprio volume d’affari, e reputa attendibili le dichiarazioni confessorie di un collaboratore che ha ammesso di aver pagato con proprie risorse.

È invece integrato il danno da disservizio, che si traduce nella violazione del principio costituzionale di buon andamento e nella distrazione di energie lavorative verso fini contrari ai doveri d’ufficio. La Procura lo aveva quantificato nella misura del 20% della retribuzione. La Corte ritiene tale percentuale sproporzionata, considerata la brevità e la sporadicità degli incontri e la circostanza che i contatti telefonici venivano volutamente evitati per eludere le intercettazioni. La liquidazione equitativa viene ridotta al 10% della retribuzione percepita nel periodo di interesse.

Quanto al danno reputazionale, la Corte rammenta il consolidato principio della risarcibilità del clamor fori, ritenendo raggiunta la prova della diffusione mediatica, idonea a compromettere l’immagine dell’azienda sanitaria e la fiducia dei cittadini nella missione di garantire il diritto alla salute. Per la quantificazione adotta il criterio del doppio tangentizio, prendendo a base l’importo determinato in sede penale con la confisca e non l’intero ammontare delle fatture rimborsate, relative a un periodo più ampio. Sono infine riconosciute le spese legali sostenute per la costituzione di parte civile, con la riduzione già operata dal requirente in ragione di quanto recuperato.



Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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