Danno erariale da assenteismo fraudolento, patteggiamento ed equità (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 113 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è assistita dall’efficacia extrapenale del giudicato e non vincola il giudice contabile, ma può essere apprezzata come indizio che, unito ad altri elementi, assume valore di prova presuntiva. Il danno all’immagine da assenteismo fraudolento costituisce fattispecie autonoma, azionabile anche in difetto di una sentenza penale di condanna, ai sensi dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, ed è liquidabile in via equitativa applicando, come criterio orientativo ex art. 1226 cod. civ., il doppio delle utilità illecitamente percepite secondo l’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994. L’integrale risarcimento del danno non neutralizza l’interesse della Procura contabile, né la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. e la confisca ex art. 322-ter cod. pen. sono sovrapponibili alle poste risarcitorie del giudizio contabile.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dirigente medico di una azienda sanitaria toscana, chiedendo la condanna al risarcimento di un danno erariale complessivo quantificato in 198.621,29 euro. Le poste risarcitorie attengono al danno all’immagine, alla lesione del rapporto sinallagmatico, al danno da assenteismo e all’appropriazione di farmaci ad uso ospedaliero. Le condotte sono state accertate in un procedimento penale definito con sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile, a seguito della quale il sanitario ha corrisposto all’azienda, mediante atto transattivo, la somma di 58.597,17 euro.
Il convenuto ha eccepito l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse, sostenendo che l’intervenuto risarcimento, valorizzato dal giudice penale ai fini dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., avrebbe integralmente ristorato il danno. Nel merito ha contestato la valenza extrapenale della sentenza di patteggiamento, la configurabilità del danno all’immagine e delle altre voci, l’onere probatorio della Procura e l’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità, ricostruendo il contrasto, nella giurisprudenza di legittimità, sulla natura della circostanza attenuante del risarcimento del danno: se oggettiva, ancorata all’integrale ristoro, o soggettiva, espressione di ravvedimento. Aderendo all’orientamento che valorizza il profilo della personalità del reo, il giudice contabile esclude che la declaratoria di soddisfazione della parte offesa e l’applicazione dell’attenuante siano vincolanti. L’azione del Procuratore contabile ha carattere obiettivo e neutrale e non può essere condizionata dalle scelte delle singole amministrazioni danneggiate.
Quanto al valore della sentenza di patteggiamento, la Corte nega che essa sia assistita dall’efficacia extrapenale del giudicato e che trovi applicazione l’art. 651 cod. proc. pen.. Nel giudizio di responsabilità amministrativa resta fermo il principio della circolarità delle prove: gli atti delle indagini penali e le prove atipiche sono liberamente valutabili dal giudice contabile, che forma il proprio convincimento ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e artt. 94 e 95 c.g.c.. Il patteggiamento costituisce dunque un elemento indiziario che, ove confortato da altri riscontri, può fondare la prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ..
La Corte ritiene irrilevanti i profili di incompatibilità con la riforma Cartabia: il comma 1-bis dell’art. 445 cod. proc. pen. esclude l’efficacia delle equiparazioni stabilite da leggi extrapenali in assenza di pene accessorie, ma non incide sull’autonomia del giudizio contabile, che si fonda sul fatto storico accertato e sul compendio probatorio acquisito.
Sul danno all’immagine, il Collegio distingue il peculato, delitto contro la pubblica amministrazione, dalla truffa aggravata, che integra l’assenteismo fraudolento disciplinato dall’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001. Quest’ultima è fattispecie autonoma, azionabile a prescindere dalla qualificazione penale, sopravvissuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni sul relativo procedimento. La liquidazione avviene in via equitativa, con il criterio del doppio delle utilità percepite, in presenza di clamor fori esterno, desunto dalla diffusione della notizia su testate locali e nazionali.
Quanto alle poste patrimoniali, la Corte conferma la quantificazione della lesione sinallagmatica nella misura del venti per cento delle retribuzioni lorde del periodo, al netto dell’indennità di esclusività già restituita, e la voce da assenteismo, pari alla retribuzione corrisposta per le ore di allontanamento arbitrario. La riparazione pecuniaria e la confisca penali non si sovrappongono alle poste contabili, non essendo ravvisabile alcuna violazione del ne bis in idem.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 322-quater c.p. – Riparazione pecuniaria
- Art. 322-ter c.p. – Confisca
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
- Art. 651 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno