Conto giudiziale azioni reso da soggetto privo di disponibilità giuridica: improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 82 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale relativo a titoli azionari e quote di partecipazione va reso dal soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, ossia da chi esercita per legge o per delega i diritti dell’azionista, e non da chi ne ha la mera detenzione materiale. In mancanza di nomina di un delegato, tale qualità spetta all’organo di vertice dell’ente, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto deve riportare tutte le partecipazioni detenute, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite, ed esporre i valori secondo il criterio del patrimonio netto. Il conto reso da soggetto privo della qualità di consegnatario è improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale delle azioni della società partecipata di una Comunità comprensoriale, per l’esercizio 2022, reso dal Direttore generale della stessa società. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., per una pronuncia sulla procedibilità.
Il magistrato istruttore ha segnalato dubbi sulla legittimazione del soggetto che aveva reso il conto, sull’omesso visto di regolarità, sull’assenza di una dettagliata relazione sulla gestione, sull’esposizione del valore delle partecipazioni al valore nominale anziché al patrimonio netto e sulla mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni del conto e quello della deliberazione consiliare di revisione periodica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi improcedibile, in subordine irregolare, il conto. Il Presidente della Comunità ha riconosciuto le criticità e assunto impegni per il futuro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della procedibilità di un conto relativo a titoli azionari reso dal Direttore generale della società partecipata. Il nodo è l’individuazione del consegnatario dei titoli e delle quote.
La giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, individua il consegnatario non nel soggetto che ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. L’agente contabile consegnatario di azioni svolge infatti un’attività di gestione, non di mera detenzione: rappresenta l’ente nelle riunioni sociali ed esercita i diritti connessi alla partecipazione.
In assenza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la qualità di agente contabile spetta all’organo di vertice dell’amministrazione. Il Collegio richiama l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Da ciò il Collegio deduce le regole di redazione del conto: descrizione dei titoli, consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio con indicazione delle variazioni, modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni. Il conto è dovuto anche per i titoli dematerializzati, per la persistente esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.
Quanto ai criteri di valutazione, i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni vanno determinati secondo il metodo del patrimonio netto, idoneo a esporre in modo veritiero e trasparente la situazione delle partecipazioni. Il conto deve inoltre riportare tutte le partecipazioni detenute e essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione.
Nel caso esaminato, il conto è stato reso dal Direttore generale della società partecipata, soggetto privo della qualità di consegnatario perché non incaricato di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il conto giudiziale, restando assorbite le ulteriori censure di irregolarità. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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