Conto giudiziale inammissibile per incassi POS indicati come versamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 129 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il conto giudiziale del riscuotitore interno speciale deve essere redatto secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, con distinta indicazione delle operazioni di carico e di scarico. L’iscrizione degli incassi tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” costituisce errore concettuale, non mera imprecisione formale, poiché rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Ne deriva la carenza di un elemento essenziale del conto, che non può essere qualificato atto idoneo a incardinare il giudizio e deve essere dichiarato inammissibile, con obbligo di nuovo deposito, non potendo il giudice supplire alle omissioni del contabile né ricostruire d’ufficio la gestione.
Il Fatto
Il conto giudiziale dell’agente contabile riscuotitore interno speciale di un Comune abruzzese, relativo all’esercizio finanziario 2021, è stato sottoposto alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rilevato che il conto risultava strutturato in difformità dal modello 21 e privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dagli incassi tramite POS.
L’agente contabile si è costituito sostenendo il carattere meramente formale dei rilievi, la piena tracciabilità dei flussi finanziari, l’assenza di ammanchi e di danno erariale e la propria buona fede, chiedendo il discarico. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo della sua ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina regolamentare: il d.p.r. n. 194/1996 prevede modelli distinti per l’economo (modello 23) e per il riscuotitore (modello 21), in ragione della diversa natura della gestione dei fondi pubblici. Nel modello 21 devono comparire le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione e la specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, con numero di quietanza e importo.
Il conto giudiziale, si osserva, deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I suoi pilastri sono il carico, che esprime le somme riscosse e genera il debito dell’agente, e lo scarico, che indica le somme riversate alla tesoreria dell’ente ed estingue quel debito. I versamenti non possono confondersi con le riscossioni: si tratta di colonne distinte e imprescindibili. Il Collegio richiama il principio per cui il conto va esaminato nella sua interezza, senza limitazioni (Sez. Molise 25/2018), e per cui la prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione (Sez. Veneto 238/2022; Sez. Piemonte 144/2011).
Sulla nozione di maneggio di denaro, la Corte aderisce all’orientamento prevalente: essa va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avviene tramite altri soggetti, POS o conto corrente postale. Ne consegue l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto (Sez. Toscana 285/2017; Sez. Sardegna 294/2018; Sez. Calabria 176/2022).
Su questa base il Collegio rileva che il conto in esame presenta nella sezione “versamento in tesoreria” esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è imprecisione formale, ma carenza di un elemento essenziale: non è documentato l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e il giudice non può evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è quindi non verificabile e non può essere qualificato atto idoneo a incardinare il giudizio.
Il Collegio distingue il caso dal precedente in cui un conto redatto su modello irrituale, ma completo degli elementi richiesti (scarico, resti, introiti, esito, rimanenze), risponde alle finalità cui è preordinato (C. Conti Sez. I n. 14/1985). Qui manca invece proprio l’elemento essenziale. L’ordine di integrazione documentale può operare solo se il conto è ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il conto privo degli elementi essenziali è pertanto inammissibile, con necessità di un nuovo deposito. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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