Ricorso del PM aspecifico sul cumulo delle qualifiche nel reato tributario (Cass. pen. Sez. II n. 1822 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame è inammissibile quando si limiti alla mera enunciazione di un principio di diritto, senza indicare gli elementi fattuali e giuridici da cui desumere la sua applicabilità al caso concreto e l’erroneità del contrario convincimento del giudice. Non è sufficiente, a tal fine, l’apodittica affermazione circa la sussistenza dei presupposti di fatto, dovendo il ricorrente specificare i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., così da consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La declaratoria di inammissibilità consegue anche alla manifesta infondatezza dell’assunto.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Enna, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.p. in relazione ad alcuni capi di imputazione, tra cui quelli contestati a titolo di autoriciclaggio ai sensi dell’art. 648-ter.1 cod. pen.

Il pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza limitatamente ai capi 14 e 15, sostenendo che nel caso concreto trovasse applicazione il principio secondo cui la deroga al concorso di persone prevista dall’art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000 non opera per il soggetto che cumuli in sé le qualità di emittente delle fatture per operazioni inesistenti e di amministratore della società utilizzatrice delle stesse. La difesa ha depositato memorie a sostegno dell’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Il pubblico ministero aveva richiamato il principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, Dentice, Rv. 284067 – 01, secondo cui la disciplina in deroga al concorso di persone non si applica a chi cumuli le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice dell’autofattura mendace.

I giudici di legittimità hanno però rilevato che il ricorrente si è limitato alla mera enunciazione del principio, senza specificare gli elementi fattuali e giuridici dai quali evincere la sua applicabilità al caso concreto e l’erroneità del contrario convincimento dei giudici di merito. Non è sufficiente, in particolare, affermare apoditticamente che la doppia qualità cumulativamente rivestita dal ricorrente risulti “pacificamente” dagli atti.

Il ricorso è pertanto generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: non indica gli elementi posti a base della censura e non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.

A ciò si aggiunge la manifesta infondatezza dell’assunto, atteso che la sussistenza del requisito è tutt’altro che pacifica. Il procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha evidenziato che risulta invece pacifica la non sussistenza del cumulo della doppia veste in capo all’indagato, poiché le fatture contestate risultano emesse da soggetti diversi, quali legali rappresentanti di altra società, e non dall’indagato stesso.

La Corte ha dunque confermato la declaratoria di inammissibilità, non emergendo i presupposti per l’applicazione del principio invocato dal ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *