Sequestro per confisca del bene del terzo non estraneo al reato (Cass. pen. Sez. II n. 1821 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, nel cui ambito rientra anche la motivazione omessa o meramente apparente; non sono perciò deducibili censure dirette a contestare la tenuta logica dell’apparato argomentativo. Alla nozione di persona estranea al reato ineriscono il requisito della buona fede e quello dell’affidamento incolpevole, sicché non può considerarsi estraneo chi dal reato abbia ricavato vantaggi e utilità. È pertanto legittimo il sequestro a fini di futura confisca del bene in comproprietà del terzo, allorché il provvedimento dia conto del periculum in mora e dell’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto, in funzione di Tribunale del riesame, aveva rigettato l’istanza proposta da una terza interessata avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di dissequestro dei beni di sua proprietà. I beni erano stati sottoposti a vincolo reale nel procedimento pendente, tra gli altri, nei confronti del congiunto, per i reati di cui agli artt. 81, 110, 483 e 640 cod. pen. e art. 40, commi 1, lett. c), e 4, e art. 49 del d.lgs. n. 504/1995.

La ricorrente impugnava per cassazione l’ordinanza del riesame, deducendo il vizio di motivazione, per avere i giudici della cautela escluso la sua estraneità agli illeciti ignorando gli elementi documentali prodotti, e la violazione di legge, per non essere stata valutata la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con il solo sequestro dei beni degli indagati, restando eccezionale il vincolo sul bene in comproprietà con un terzo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di ordine processuale. In materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, categoria nella quale va inclusa la motivazione omessa o soltanto apparente. Ne deriva l’inammissibilità delle censure che, come nel primo motivo, si limitino a contestare la complessiva tenuta logica del ragionamento.

Nel caso concreto l’apparato argomentativo del riesame dà conto, in modo congruo e confrontandosi con le deduzioni difensive, della non estraneità della ricorrente al reato, la quale non ha assolto all’onere probatorio in tema di mancata percezione di vantaggi e utilità e di buona fede, intesa come impossibilità di conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione, l’impiego illecito dell’immobile. Le critiche analitiche ai singoli passaggi, osserva la Corte, evidenziano anzi la consistenza dell’apparato, al quale si tenta soltanto di sostituire una ricostruzione dei fatti più favorevole.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente aveva mantenuto la titolarità delle quote sociali della società, amministrata e rappresentata dal congiunto indagato, e che l’attività sociale aveva la medesima sede di altra società unipersonale a lei amministrata. In ragione di tali stretti legami familiari e commerciali non è sostenibile la dedotta impossibilità di vigilare sull’impiego sistematico dell’immobile, di cui era proprietaria per il 40%, per la commissione dei delitti di falso documentale, truffa aggravata in danno dello Stato e frode in materia di accise e Iva sugli oli minerali.

Il Collegio richiama i principi espressi sul punto: alla condizione di persona estranea al reato ineriscono il requisito della buona fede e quello dell’affidamento incolpevole, e non può ritenersi estraneo il soggetto che dal reato abbia tratto vantaggi e utilità, come affermato dalle Sezioni Unite n. 9 del 1999 e da Sez. II n. 35879 del 2023. È condivisa, pertanto, la valutazione sul periculum in mora, avuto riguardo al rischio concreto e attuale di dispersione, alienazione o deterioramento dei beni, e sulla necessità di anticipazione dell’effetto ablativo della confisca, secondo il principio di Sezioni Unite n. 36959 del 2021.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione, con richiamo alla Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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