Continuazione tra reati eterogenei e illegalità della pena: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 10470 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, ove sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena prevista per il reato satellite. Se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite solo con pena pecuniaria, l’aumento va operato dapprima su entrambe le pene comminate per la violazione più grave, e l’aumento sulla pena detentiva deve essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen. Il giudice di merito ha l’obbligo di dare adeguatamente conto del convincimento sulla applicabilità della continuazione, specie quando i presupposti non risultino evidenti. La sospensione condizionale della pena non può essere motivata sulla sola esistenza di un precedente non ostativo, richiedendo una prognosi favorevole di non recidiva ai sensi dell’art. 163 cod. pen.

Il Fatto

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trento propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Trento, in data 29.05.2024, ha dichiarato l’imputato colpevole dei reati di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis d.lgs. n. 285/1992 e di cui all’art. 116, comma 15, secondo periodo, del medesimo decreto, riconoscendo la continuazione e concedendo la sospensione condizionale della pena.

Il ricorso consta di tre motivi: il contrasto tra dispositivo e motivazione sulla pena irrogata; l’applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen. senza indicare le ragioni della continuazione; la motivazione sulla sospensione condizionale, fondata sull’esistenza di un solo precedente non ostativo.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Sul primo motivo rileva anzitutto un’effettiva discrasia tra dispositivo e motivazione: il dispositivo indica “anni uno e mesi due di arresto ed euro 1.500 di ammenda”, mentre la motivazione, pur dichiarando congrua la pena indicata in dispositivo, sviluppa un calcolo che conduce a “mesi uno, giorni dieci ed euro 1.500 di ammenda”, muovendo da una pena base di mesi uno di arresto ed euro 900 di multa.

Il secondo profilo del primo motivo investe l’illegalità della pena. Il Tribunale, riconoscendo la continuazione tra il reato di cui al capo a) e quello di cui al capo b), ha disatteso il criterio di determinazione stabilito dalle Sezioni Unite n. 40983 del 21.06.2018 in caso di diversità di sanzioni. Secondo tale principio, l’aumento per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena prevista per il reato satellite, con ragguaglio a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen.

Nel caso di specie, il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite esclusivamente con pena pecuniaria: l’aumento andava quindi operato dapprima su entrambe le pene comminate per la violazione più grave, ragguagliando poi a pena pecuniaria l’aumento sulla pena detentiva. Il Tribunale ha invece proceduto a un mero aumento della sola pena pecuniaria, incrementandola da euro 1200 a euro 1500, con conseguente illegalità della pena determinata.

Fondato è anche il secondo motivo. Il Collegio rileva che nella sentenza impugnata non una parola è spesa sulla ritenuta continuazione, computata automaticamente nel calcolo della pena. Il giudice ha l’obbligo di dare adeguatamente conto del proprio convincimento sull’applicabilità della continuazione, specie quando i presupposti non siano evidenti, come nel caso della guida senza patente e dell’assunzione di bevande alcoliche.

Quanto alla sospensione condizionale, il Tribunale l’ha concessa sulla base della sussistenza di un solo precedente non ostativo. La valutazione è errata, perché il vaglio richiesto attiene a una prognosi favorevole di non recidiva, del tutto mancante nella sentenza impugnata. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 135 c.p.

Tutte le 39 sentenze sull'art. 135 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *