Inammissibile il ricorso se la sentenza impugnata è stata revocata (Cass. pen. Sez. V n. 132 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello è inammissibile quando, in ottemperanza al dictum della Corte, il giudice dell’esecuzione abbia revocato la dichiarazione di irrevocabilità della stessa sentenza per riconosciuta invalidità del giudizio di appello. L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., ove ne sia obbligatoria la presenza, a nulla rilevando la notifica al difensore d’ufficio e la presenza in udienza di un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. Revocata la sentenza impugnata, una volta rinnovata la notifica al difensore di fiducia, spetta al giudice della cognizione procedere a un nuovo giudizio di appello.

Il Fatto

Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile del delitto di furto con l’aggravante della recidiva e condannato in primo grado; la Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 marzo 2023, aveva confermato la condanna. Il difensore di fiducia ha impugnato per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 429 e 601 cod. proc. pen.: nell’avviso di fissazione dell’udienza di appello era stato indicato come difensore di fiducia un avvocato diverso da quello effettivamente nominato, con la conseguenza che l’imputato era stato assistito da un difensore d’ufficio.

Nella pendenza del giudizio di legittimità, la Corte di appello — quale giudice dell’esecuzione — aveva revocato la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza di appello e il relativo ordine di esecuzione, riconoscendo l’invalidità del giudizio. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 24630 del 26/03/2015, secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando ne è obbligatoria la presenza. Irrilevante è che la notifica sia stata eseguita al difensore d’ufficio e che in udienza sia comparso un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., perché risulta leso il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c), CEDU.

Nel caso concreto, l’error in procedendo è stato riconosciuto dalla stessa Corte di appello. Il Collegio di merito, con ordinanza del 25 giugno 2024, ha dichiarato la revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza per invalidità del giudizio di appello e ha revocato l’ordine di esecuzione.

Da qui la conseguenza processuale: tenuto conto del dispositivo di quella ordinanza, che non ha rimesso in termini l’imputato per l’impugnazione, e del disposto dell’art. 670 cod. proc. pen., una volta rinnovata la notifica non validamente eseguita al difensore di fiducia, spetta al giudice della cognizione procedere a un nuovo giudizio di appello.

Essendo stata la sentenza impugnata revocata, la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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