Il vizio motivazionale nelle misure cautelari reali limita il sindacato (Cass. pen. Sez. 3 n. 11316 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. Il vizio di motivazione è pertanto sindacabile solo nei casi di argomento del tutto assente o di mera apparenza, non anche quando la motivazione, ancorché censurata come apodittica o tautologica, risulta effettiva e congrue. L’accertamento del fumus commissi delicti e la valutazione del periculum in mora, inclusa la verifica dell’aggravio del carico urbanistico, costituiscono riscontri di puro merito propri del giudizio cautelare di fatto, non sindacabili in sede di legittimità. In tema di reati edilizi, le varianti essenziali, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto originario, sono soggette a permesso di costruire nuovo ed autonomo e alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione; le varianti in senso proprio richiedono invece permesso in variante. Il difetto ictu oculi dell’elemento psicologico del reato costituisce oggetto di mera presa d’atto, non di valutazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia disponeva il sequestro preventivo di un immobile in area sottoposta a vincolo archeologico, per presunte violazioni urbanistiche. Gli indagati proponevano riesame, lamentando, tra l’altro, l’assenza di motivazione sul periculum in mora, la mancata valutazione della buona fede e l’erronea applicazione della normativa urbanistica e paesaggistica. Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza, ravvisando la sussistenza del fumus e delle esigenze cautelari in ragione dell’ampliamento di un fabbricato da uno a tre piani, con aggravio del carico urbanistico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Con riguardo al primo motivo, ha escluso la configurabilità del vizio di motivazione denunciato, rilevando come l’ordinanza impugnata avesse individuato il periculum con motivazione effettiva, evidenziando la compromissione dell’interesse protetto dalla normativa urbanistica e l’incidenza sulla domanda di opere di servizio. La doglianza sulla pretesa integrazione del decreto genetico è stata ritenuta generica, non avendo i ricorrenti specificato i passi dell’intervento integrativo.
Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di motivazione può essere rilevato solo quando il difetto risulti ictu oculi, non essendo consentita una valutazione di merito in sede di legittimità. Ha altresì respinto le censure relative al controllo di legalità, osservando che la mancanza del permesso di costruire integra di per sé la violazione delle prescrizioni urbanistiche, a prescindere dal rispetto delle distanze.
In tema di varianti, la Corte ha distinto tra varianti in senso proprio e varianti essenziali, ribadendo che l’accertamento dell’aumento di volumetria compiuto dal giudice della cautela costituisce un riscontro di merito non sindacabile. Ha infine ritenuto adeguata la motivazione in ordine al fumus dei reati paesaggistici, richiamando la lettera dell’art. 181 del d.lgs. n. 42/2004 e le considerazioni proprie del giudizio cautelare di fatto.
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