Inammissibile il ricorso per motivi generici e manifestamente infondati (Cass. pen. Sez. VII n. 188 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che deduca violazione di legge e difetto di motivazione senza indicare gli elementi posti a base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, in violazione dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. In tema di recidiva, il giudice di merito non può fondare la valutazione sulla sola gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, dovendo esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto oggetto di giudizio e le precedenti condanne. Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
La vicenda giunge all’esame della Corte di legittimità dopo la sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., escludendo la sussistenza della recidiva nei termini prospettati e negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità; il secondo contesta la sussistenza della recidiva e la mancata applicazione delle attenuanti generiche. La questione approda così al vaglio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, rilevandone la genericità per indeterminatezza. Il ricorso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi posti a fondamento della censura: manca pertanto il requisito prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., con conseguente impossibilità, per il giudice dell’impugnazione, di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara manifestamente infondato. Sul punto relativo alla recidiva, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità, richiamando le precedenti condanne per reati contro il patrimonio. La valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione: occorre esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato oggetto di giudizio.
La doglianza sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è parimenti manifestamente infondata, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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