Il diniego delle attenuanti generiche non esige elementi di segno positivo (Cass. pen. Sez. 7 n. 3161 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo a favore dell’imputato. L’incensuratezza non è di per sé dirimente ai fini della concessione del beneficio, potendo essere superata dalla natura ostativa dell’intensità del dolo. Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione del diniego è limitato alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di rivalutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Sono inammissibili i motivi di ricorso che prospettino una diversa lettura del materiale probatorio, reiterando censure già esaminate e disattese dal giudice d’appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di due imputati. Avverso tale decisione entrambi proponevano ricorso per cassazione con distinti atti. Il ricorrente contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena. La ricorrente, oltre al medesimo diniego, censurava la conferma della propria responsabilità, eccependo l’assenza di un contributo concorsuale e la mancanza dell’elemento psicologico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato l’orizzonte del giudizio di legittimità, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 47289 del 2003 secondo cui il sindacato demandato al giudice di legittimità deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Sul diniego delle attenuanti generiche la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo per cui il mancato riconoscimento può essere giustificato anche con l’assenza di elementi di segno positivo, citando i precedenti di Sez. 3, n. 24128 del 2021 e Sez. 1, n. 39566 del 2017. La Corte di appello aveva coerentemente rilevato che non erano emersi elementi positivi idonei a giustificare la concessione del beneficio, non potendo l’incensuratezza essere ritenuta dirimente, anche in considerazione della natura ostativa dell’intensità del dolo.
Con riferimento alla posizione della ricorrente, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo sulla responsabilità, poiché finalizzato a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio. La motivazione della sentenza impugnata era stata ritenuta logica nel rilevare l’inverosimiglianza dell’allegata inconsapevolezza circa la natura dell’occupazione contestata, valorizzando il dialogo con il coimputato.
I motivi di ricorso, in quanto reiterativi di censure già dedotte in appello, prospettavano una diversa lettura delle prove, estranea al sindacato di legittimità. La Corte ha pertanto dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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