Reati ostativi e detenzione domiciliare: rileva il fatto accertato in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 26647 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di concessione della detenzione domiciliare al detenuto ultrasettantenne, previsto dall’art. 47-ter, comma 01, Ord. pen. per i reati richiamati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dall’art. 4-bis Ord. pen., opera anche quando l’aggravante speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non sia stata formalmente contestata. Il giudice di sorveglianza deve verificare in concreto, dandone conto in motivazione, la sussistenza delle condizioni della norma. A tal fine può utilizzare tanto la sentenza di condanna quanto l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ha riconosciuto l’identità del disegno criminoso, senza che ciò integri interpretazione in malam partem o violazione delle prerogative difensive.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare presentata nell’interesse di un detenuto ultrasettantenne, in espiazione di pena con fine pena fissata all’1 giugno 2028 per associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata tentata. I reati erano stati unificati in continuazione con provvedimento del giudice dell’esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen.
L’istanza si fondava sull’avvenuta espiazione della pena per il reato ostativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale ha però ritenuto ostativa anche la tentata estorsione aggravata, valorizzando l’ordinanza ex art. 671 che aveva qualificato quella condotta come reato fine del sodalizio. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato. La Corte muove dalla lettera dell’art. 47-ter, comma 01, Ord. pen., che preclude il beneficio al detenuto ultrasettantenne in espiazione di pena per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies cod. pen., nonché dagli artt. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e 4-bis Ord. pen. Queste ultime disposizioni contemplano i delitti commessi avvalendosi delle condizioni dell’art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi previste.
La norma, osserva la Corte, non richiede espressamente una condanna per un delitto commesso in quelle condizioni o con quel fine. Affida invece al giudice il potere-dovere di scandagliare le caratteristiche obiettive del fatto, che si riverberano sulla pericolosità dell’autore, per vagliare la ricorrenza delle cause ostative. Il riferimento è al precedente Sez. 1, n. 40043 del 05/07/2013, Parabita, secondo cui il divieto opera anche quando l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.) non sia stata contestata, ma risulti verificata attraverso l’esame della sentenza di condanna o dell’ordinanza esecutiva ricognitiva dell’identità del disegno criminoso.
In assenza di contestazione formale dell’aggravante, il giudice della sorveglianza deve dunque accertare puntualmente e in concreto la sussistenza in fatto delle condizioni della norma, dandone conto in motivazione. La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 45137 del 20/06/2014, Greco, Sez. 1, n. 33565 del 21/05/2019, Commisso e Sez. 1, n. 41235 del 26/06/2019, Larosa.
Quanto alla fonte conoscitiva, non può discriminarsi tra il contenuto della sentenza di condanna e quello dell’ordinanza che in sede esecutiva ha applicato la continuazione a fatti separatamente giudicati. Al giudice dell’esecuzione sono riconosciuti in via eccezionale ampi poteri cognitivi, potendo valutare ex novo ogni episodio giudicato, con il solo vincolo degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Nel caso concreto il Tribunale ha ampiamente motivato l’inquadramento della tentata estorsione tra i reati commessi avvalendosi delle condizioni dell’art. 416-bis, valorizzando l’ordinanza che ha considerato la condotta ricattatoria reato fine del sodalizio, rientrando l’imposizione di indebiti pagamenti sui trasferimenti immobiliari tra le modalità di esercizio del potere criminale sul territorio.
Nessuna interpretazione in malam partem o violazione del diritto di difesa è pertanto configurabile, avendo il Tribunale fondato la decisione sulle caratteristiche obiettive del fatto desunte dal provvedimento esecutivo. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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