Ricettazione e incauto acquisto: dolo eventuale e onere della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 192 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. Ciò non costituisce deroga ai principi in tema di onere della prova, né vulnus alle guarentigie difensive, perché è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice a richiedere l’accertamento sulle modalità acquisitive della res. Il discrimine con la contravvenzione di incauto acquisto di cui all’art. 712 cod. pen. risiede nell’elemento soggettivo: nella ricettazione, punibile anche a titolo di dolo eventuale, l’agente si rappresenta la possibilità della provenienza delittuosa, coglie gli elementi di allarme e accetta consapevolmente il rischio; nella contravvenzione gli si rimprovera di non aver colto quegli elementi che avrebbero dovuto allarmarlo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di ricettazione. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 12.06.2024, ha confermato la condanna, disattendendo le censure difensive sull’elemento soggettivo e sul giudizio di comparazione tra circostanze.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato e violazione di legge con vizio di motivazione sul bilanciamento tra circostanze di opposto segno.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il primo motivo si risolve nella mera reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese.
La Corte ha ribadito che, ai fini della ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, compresa l’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa. Tale assetto non inverte l’onere della prova: è la struttura stessa della fattispecie a imporre l’accertamento sulle modalità acquisitive della res. Sul punto sono richiamate Sez. II n. 20193 del 19.4.2017, Sez. II n. 53017 del 22.11.2016 e Sez. II n. 52271 del 10.11.2016.
Quanto al confine con la contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen., la Corte ha confermato la motivazione dei giudici di merito: nella ricettazione a titolo di dolo eventuale l’agente, pur rappresentandosi la possibilità della provenienza delittuosa e avendo colto gli elementi di allarme, decide comunque di ricevere o acquistare il bene, accettando consapevolmente il rischio. Nella contravvenzione, invece, si rimprovera all’agente di non aver colto quegli elementi di fatto — natura del bene, qualità dell’offerente, entità del prezzo — che avrebbero dovuto allarmarlo. Sono richiamate Sez. Un. n. 12433 del 26.11.2009, Nocera e Sez. II n. 51056 dell’11.11.2016.
Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee implica una valutazione discrezionale tipica del merito, sottratta al sindacato di legittimità quando non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, potendo questa limitarsi a ritenere l’equivalenza la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto. Sul punto è richiamata Sez. Un. n. 10713 del 25.02.2010, Contaldo.
Da ciò la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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