Occupazione abusiva di immobile e stato di necessità non configurabile (Cass. pen. Sez. VII n. 186 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’occupazione abusiva di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione o di altri diritti fondamentali garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, ossia l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. La scriminante può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame è generico e, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Due ricorrenti propongono ricorso per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in data 11.06.2024, ha confermato la condanna loro inflitta per occupazione abusiva di un immobile. Essi avevano invocato, nel merito, la sussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen., sostenendo che l’occupazione fosse stata posta in essere per far fronte a una propria esigenza abitativa.

Sia il giudice di primo grado sia la corte distrettuale avevano escluso l’operatività della scriminante, ritenendo carenti gli elementi costitutivi della stessa. Nel ricorso per cassazione i condannati deducono, da un lato, la mancata applicazione dello stato di necessità e, dall’altro, la contraddittorietà della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la corte irrogato pene differenti pur in presenza della medesima contestazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo, comune ai due ricorrenti, è giudicato generico: esso si limita a riproporre argomenti già sottoposti al giudice del gravame, senza instaurare quella correlazione necessaria tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Da tale difetto di specificità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità del ricorso.

Nel merito, la Corte osserva che il giudice di appello ha correttamente escluso la sussistenza della scriminante dell’art. 54 cod. pen., argomentando sull’assenza degli elementi costitutivi e richiamando i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità. Secondo tale orientamento, l’occupazione abusiva può essere scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo attuale e transitorio, e non già quando la condotta sia finalizzata a reperire un alloggio per risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. La Corte richiama sul punto, per tutte, la Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 – 01.

Quanto al secondo motivo, relativo alla asserita contraddittorietà della motivazione sul trattamento sanzionatorio, la doglianza è ritenuta manifestamente infondata. La diversità delle pene irrogate ai due ricorrenti, pur in presenza di una medesima contestazione, trova giustificazione in quanto affermato dal giudice di primo grado e confermato dalla corte di appello: uno dei condannati è meritevole di una più severa risposta sanzionatoria in ragione della maggiore capacità a delinquere, desumibile dai precedenti penali.

In ragione della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 54 c.p.

Tutte le 94 sentenze sull'art. 54 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *