Incompatibilità dell’interprete-testimone e lieve entità della rapina (Cass. pen. Sez. II n. 285 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ufficiale di polizia giudiziaria che raccoglie la querela e ne cura la traduzione in una lingua nota al querelante non versa in alcuna condizione di incompatibilità con la funzione di interprete, poiché la capacità a testimoniare si conserva e l’art. 144, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. prevede la sola ipotesi inversa dell’incompatibilità del testimone a svolgere l’ufficio di interprete. L’incompatibilità si produce, invece, quando il teste, già inserito nella lista ex art. 498 cod. proc. pen., assuma successivamente la funzione di interprete. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. per mancata previsione dell’attenuante della lieve entità consente l’annullamento della condanna inflitta in appello, purché il ricorrente prospetti argomenti specifici idonei a vincere la motivazione che ha tratteggiato la gravità della condotta.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per tentato furto e tentata rapina aggravata. Il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’inutilizzabilità della querela, tradotta in inglese dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria che l’aveva raccolta; la mancata integrale visione dei filmati acquisiti come condizione del rito; l’eccessività del trattamento sanzionatorio, con riguardo alla pena base, alla continuazione, alle aggravanti, alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. e alla diminuente introdotta dalla Corte cost. n. 86 del 2024.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 144 cod. proc. pen., che vieta di svolgere la funzione di interprete a chi sia incompatibile a testimoniare, abbia facoltà di astenersi, sia chiamato a prestare ufficio di testimone o perito, o sia stato nominato consulente tecnico. L’ufficiale di polizia giudiziaria che raccoglie la querela può essere assunto come testimone: il limite dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. gli impedisce di riferire sulle dichiarazioni assunte, non di testimoniare. Egli non versa quindi in alcuna situazione di incompatibilità, né ha facoltà di astensione ex art. 199 cod. proc. pen.
Il collegio richiama la giurisprudenza conforme secondo cui può assumere l’ufficio di testimone chi ha svolto l’attività di interprete, non essendo tale incompatibilità prevista dall’art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi applicare per analogia, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare, la disposizione di cui all’art. 144, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 4561 del 2023, dep. 2024). Il principio è fissato in termini speculari: chi è indicato nella lista ex art. 498 cod. proc. pen. non può, dopo l’inserimento, svolgere la funzione di interprete; chi svolge la funzione di interprete non matura invece alcuna incompatibilità con l’ufficio di testimone.
Le censure sulle modalità di traduzione della querela sono proposte per la prima volta in cassazione e non superano il vaglio di ammissibilità, difettando l’indicazione della rilevanza decisiva delle dichiarazioni contestate; la conferma della responsabilità si fonda su una provvista probatoria multiforme, comprensiva di filmati, fotogrammi e dichiarazioni di un testimone oculare. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte di appello ha affermato che i fotogrammi erano «anche più chiari» del filmato, comparazione che presuppone la visione del materiale.
Il terzo motivo è fondato in parte. La Corte di appello ha indicato come minimo della pena base anni sei, invece dei cinque previsti per la rapina non aggravata: errore emendabile ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen., perché la correzione non richiede esercizio di discrezionalità. La pena è quindi rideterminata, con annullamento senza rinvio, in anni due di reclusione.
Quanto alla diminuente introdotta dalla Corte cost. n. 86 del 2024, sopravvenuta alla sentenza di appello, il ricorrente aveva in astratto diritto di invocarne l’applicazione, rilevabile anche d’ufficio (Sez. 2 n. 19938 del 2024). In concreto, tuttavia, ha invocato la lievità del danno senza confrontarsi con la motivazione che ha descritto una condotta di allarmante gravità, con reiterazione della violenza in tempi brevi e in più persone riunite, indice di elevata intensità del dolo. La questione è pertanto inammissibile, come quella sull’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., proposta in appello in modo generico.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 144 c.p.p. – Incapacità e incompatibilità dell'interprete
- Art. 195 c.p.p. – Testimonianza indiretta
- Art. 197 c.p.p. – Incompatibilità con l'ufficio di testimone
- Art. 199 c.p.p. – Facoltà di astensione dei prossimi congiunti
- Art. 498 c.p.p. – Esame diretto e controesame dei testimoni
- Art. 619 c.p.p. – Rettificazione di errori non determinanti annullamento