Motivi nuovi nel ricorso de libertate ammissibili solo se connessi agli originari (Cass. pen. Sez. II n. 797 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di impugnazione cautelare, il principio generale della necessaria connessione tra motivi originari e motivi nuovi non è derogato nell’ambito del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti de libertate. L’unica diversità rispetto alla disciplina ordinaria attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello dei quindici giorni prima dell’udienza, ma è spostato all’inizio della discussione. Ne consegue che le censure introdotte con memoria difensiva su un punto della decisione non enunziato nell’originario ricorso sono inammissibili. Il ricorso che sviluppi censure eccentriche rispetto al contenuto del provvedimento impugnato è, per tale ragione, inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, in riforma del provvedimento con cui il Gip aveva applicato la misura della custodia in carcere per il concorso nel delitto di estorsione aggravata, confermava la gravità indiziaria ma sostituiva la custodia inframuraria con gli arresti domiciliari.

Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 274, lett. a) e b), cod. proc. pen., lamentando l’omessa motivazione sul rischio di inquinamento probatorio e sul pericolo di fuga. Con successiva memoria difensiva ribadiva l’insussistenza di tali esigenze, estendendo i rilievi anche al rischio di reiterazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sviluppa censure eccentriche rispetto al contenuto dell’ordinanza impugnata. I giudici del riesame hanno ritenuto sussistente in via esclusiva l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ovvero il rischio concreto e attuale di commissione di reati della stessa specie, valorizzando la gravità dei fatti e la contiguità a soggetti inseriti in contesti di criminalità organizzata.

Il difensore, invece, ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine alle diverse esigenze di cui alle lett. a) e b) dell’art. 274 cod. proc. pen., ampliando impropriamente la regiudicanda a profili non pertinenti le ragioni poste a base del trattamento cautelare.

La Corte ha poi rilevato che con la memoria difensiva il ricorrente ha introdotto rilievi sul ritenuto rischio di reiterazione, formulando di fatto un motivo nuovo. Il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra motivi originariamente proposti e motivi nuovi, non è derogato nell’ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti de libertate: l’unica diversità attiene al termine, spostato all’inizio della discussione (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016; Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016).

Poiché la critica, peraltro del tutto generica, alla motivazione sul rischio di reiterazione concerne un punto della decisione non enunziato nell’originario ricorso, le deduzioni svolte al riguardo risultano inammissibili. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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