Presunzione di esigenze cautelari e tempo silente nei reati con aggravante mafiosa (Cass. pen. Sez. II n. 795 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, la presunzione relativa di concretezza e attualità del pericolo di recidiva di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova dell’affievolimento o della cessazione di ogni esigenza cautelare. Il mero decorso del tempo tra i fatti e l’emissione della misura — il cd. tempo silente — non costituisce, da solo, prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato solo in via residuale, unitamente ad altri elementi obiettivi e concreti. La presunzione relativa è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove il titolo cautelare riguardi i reati previsti dall’art. 275, comma 3, il giudice assolve l’onere motivazionale con il semplice riferimento all’assenza di elementi positivamente valutabili nel senso di un’attenuazione delle esigenze di prevenzione. Il principio opera anche per i reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Il Fatto
Il difensore di un indagato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato, parzialmente, il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. All’indagato erano contestati, tra gli altri, il reato associativo e plurimi episodi di riciclaggio e reimpiego, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., oltre a fattispecie in materia di armi.
Il ricorrente eccepiva la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, lamentando in particolare che, a oltre cinque anni dai fatti, l’attualità del pericolo di reiterazione era stata desunta dalla sola assenza di attività lavorativa, senza considerare le altre fonti di reddito. Contestava, inoltre, la ritenuta inidoneità delle misure meno afflittive e la configurabilità dell’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, incentrato sull’interpretazione delle conversazioni intercettate, i giudici ribadiscono che si tratta di questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto il Tribunale ha offerto una spiegazione logica del contenuto delle captazioni.
Sul secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, il Collegio richiama il principio secondo cui, per i reati che godono della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’indagato può superarla solo dimostrando il proprio recesso dall’associazione o l’esaurimento dell’attività associativa. Il tempo silente non basta da solo, potendo essere valutato soltanto in via residuale, insieme ad altri elementi — come un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona — idonei a dimostrare, in modo obiettivo e concreto, l’assenza di esigenze cautelari.
La Corte sottolinea che la presunzione relativa di concretezza e attualità del pericolo può essere vinta solo dalla prova dell’affievolimento o della cessazione delle esigenze, in difetto della quale l’onere motivazionale del giudice è rispettato con il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un’attenuazione delle esigenze di prevenzione. La presunzione dell’art. 275, comma 3, in quanto speciale, prevale sulla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen..
Nel caso di specie il Tribunale ha dato conto delle ragioni per cui il tempo trascorso è recessivo rispetto all’inserimento dell’indagato in un contesto associativo di spessore criminale, ai suoi precedenti e ai carichi pendenti, motivando anche sull’inidoneità degli arresti domiciliari. Quanto ai restanti motivi, la Cassazione ribadisce che i vizi attinenti alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari rilevano solo se integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, restando estranea al giudizio di legittimità ogni valutazione di merito. I motivi, ripropositivi di censure già esaminate in sede di riesame, sono giudicati non specifici ma solo apparenti.
Nota della Redazione
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