Prescrizione e inammissibilità del ricorso: superfluità dell’esame dei motivi (Cass. pen. Sez. IV n. 2692 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata, impone l’annullamento senza rinvio della pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., qualora il ricorso non sia inammissibile. In tal caso, è superfluo qualsiasi approfondimento nel merito: a prescindere dalla fondatezza dei motivi, non rileva la sussistenza di eventuali nullità o vizi di motivazione, poiché l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riqualificata l’originaria imputazione. La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la pronuncia. A seguito di un primo ricorso per cassazione, la Sezione Terza aveva annullato la sentenza, rilevando un difetto di motivazione in ordine all’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Napoli aveva nuovamente confermato la condanna. Avverso tale decisione, la difesa proponeva un nuovo ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 131-bis e 62, n. 4, cod. pen., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, si censurava la mancata determinazione del valore dello stupefacente ceduto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sussistevano i presupposti per dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato. Per la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il termine massimo di prescrizione è di sette anni e sei mesi; tale termine, in assenza di periodi di sospensione, risultava maturato.
La Corte ha escluso che il ricorso presentasse profili di inammissibilità per manifesta infondatezza delle doglianze. Ha pertanto ritenuto che, essendosi instaurato un valido rapporto processuale di impugnazione, la causa di non punibilità, maturata successivamente alla sentenza impugnata, dovesse essere rilevata e dichiarata.
I giudici di legittimità hanno poi chiarito che, una volta maturata la prescrizione, è superfluo qualsiasi approfondimento nel merito. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 1021 del 2002 (Cremonese), la Corte ha affermato che, qualora risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità o vizi di motivazione: l’eventuale rinvio al giudice di merito sarebbe, infatti, incompatibile con l’immediata applicabilità della causa estintiva.
Infine, la Corte ha escluso che ricorressero le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
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Nota della Redazione
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