Gravità indiziaria e pericolo di reiterazione: censure di merito inammissibili in Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 843 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che censura la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze probatorie. La censura relativa all’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. è inammissibile per genericità quando la difesa si limiti a enunciare il vizio senza indicare e illustrare le ragioni motivazionali. Il requisito dell’attualità del pericolo, introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti.

Il Fatto

Con ordinanza del 3 luglio 2024, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell’appello cautelare del pubblico ministero, applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per i reati di disastro ambientale ex art. 452-quater cod. pen. e di incendio boschivo, per avere innescato un incendio in una riserva naturale. Il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari ex art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen.

Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui contestava la violazione di legge in relazione agli artt. 452-quater e 423-bis cod. pen. e la sussistenza del pericolo di reiterazione. La difesa lamentava che il Tribunale avesse ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati senza adeguata motivazione e senza escludere plausibili ipotesi alternative.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rilevato che, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge o motivazionali, la difesa tentava di condurre il giudice di legittimità sul terreno del fatto, chiedendo una rivalutazione degli elementi indiziari acquisiti. Operazione del tutto incompatibile con il giudizio di legittimità, poiché l’unico spazio di intervento è rappresentato dal vizio motivazionale nel ragionamento giuridico seguito dal giudice del riesame.

Rispetto alla gravità indiziaria, la Corte ha osservato che le censure difensive sono smentite dalla linearità del percorso logico del Tribunale. Questi aveva valorizzato la previa individuazione del luogo ove appiccare l’incendio e l’assenza di spiegazioni alternative, essendosi l’indagato avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia. A ciò si aggiungono ulteriori elementi indizianti: un messaggio inviato a un congiunto in cui l’indagato rivendicava la paternità dell’atto, conversazioni intercettate in cui cercava di minimizzare l’accaduto, una fallace giustificazione smentita dall’analisi forense, il colloquio in carcere con ammissione di responsabilità e numerosi file video ritraenti incendi. Elementi che, nella valutazione dei giudici di merito scevra da illogicità manifeste, corroborano la gravità indiziaria.

Quanto all’esigenza cautelare ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità, essendosi la difesa limitata a enunciare il vizio senza indicare le ragioni motivazionali. Per completezza, il motivo sarebbe comunque inammissibile per manifesta infondatezza, risultando il pericolo di reiterazione evidente dalle modalità dell’azione, indicative di un dolo di preordinazione, dal gravissimo danno ambientale e dal pericolo per l’incolumità pubblica.

La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione, introdotto dalla legge n. 47 del 2015, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto dell’effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2 n. 11511 del 2016; Sez. 2 n. 27866 del 2019). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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