Aggravante dell’ingente quantità e coefficiente soggettivo nel concorso di persone (Cass. pen. Sez. VII n. 11663 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, l’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 è ascrivibile al concorrente non già a titolo di dolo, ma secondo il criterio generale dell’art. 59, comma 2, cod. pen., essendo sufficiente che la circostanza sia conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. L’art. 118 cod. pen. non deroga a tale criterio generale di imputazione soggettiva delle aggravanti, limitandosi a prescrivere la valutazione in relazione al singolo concorrente delle sole circostanze soggettive. In tema di concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o l’insussistenza di circostanze aggravanti, in quanto concernente motivi oggetto di rinuncia.
Il Fatto
Due imputati ricorrono, con distinti ricorsi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del GIP presso il Tribunale di Pordenone, ha ridotto la pena a uno solo dei concorrenti e ha confermato la condanna dell’altro, già inflitta in primo grado, per i reati di cui agli artt. 110 e 73, comma 4, e 80, comma 3, d.P.R. n. 309/1990. Il primo ricorrente censura la ritenuta aggravante dell’ingente quantità, deducendo il difetto del coefficiente psicologico necessario ad ascriverla, ai sensi dell’art. 59, comma 2, cod. pen., e il travisamento degli elementi di prova sulla sua conoscibilità. Il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e all’illegittimità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina separatamente i due ricorsi. Quanto al primo, il motivo è dichiarato manifestamente infondato, perché privo di specificità e meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto.
Nel percorso argomentativo, la Corte ricostruisce il regime di imputazione dell’aggravante. I giudici di appello hanno evidenziato che, a fronte di un quantitativo di principio attivo pari a 2909,702 g, l’aggravante è stata correttamente ritenuta e che su tale punto non vi è contestazione. Hanno poi dato conto degli elementi di prova sull’imputabilità soggettiva della circostanza.
La Corte richiama il criterio dell’art. 59, comma 2, cod. pen.: il coefficiente psichico richiesto non coincide con il dolo, ma è sufficiente che la circostanza sia conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. Tale criterio opera quando la circostanza è di natura oggettiva ed è quindi estensibile ai concorrenti ex art. 118 cod. pen., in capo ai quali deve comunque sussistere il minimo coefficiente soggettivo.
La Corte valorizza gli elementi di fatto emersi: il primo ricorrente aveva preso visione del contenuto del borsone e aveva ammonito il complice sulla rischiosità del luogo per detenere un quantitativo così ingente. La condotta, unita alla prevedibilità in concreto del quantitativo riposto, sostiene la motivazione della Corte triestina, esente da aporie logiche. Il principio è confortato dal precedente Sez. 6, n. 13087 del 05/03/2014 e ribadito da Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022. Nel richiamare l’onere di autosufficienza del ricorso, la Corte menziona Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013 e Sez. U n. 8825 del 27/10/2016.
Quanto al secondo ricorso, esso è dichiarato inammissibile. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia, mentre sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 30190 dell’8/3/2018). Ne consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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