Bancarotta riparata solo con integrale reintegro prima del fallimento (Cass. pen. Sez. V n. 8574 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta patrimoniale c.d. riparata si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, solo quando la sottrazione dei beni sia annullata da un’attività di segno contrario che reintegri integralmente il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento. A fronte di una contestazione unitaria di plurime condotte distrattive, la reintegra della garanzia patrimoniale non può circoscriversi ad una sola parte di esse, lasciando impregiudicati gli altri effetti depauperativi. Grava sull’amministratore, titolare di una posizione di garanzia sul patrimonio sociale, l’onere di provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi perpetrati. Il regime di contabilità semplificata non esonera dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili ex art. 2214 cod. civ., il cui inadempimento può integrare la bancarotta fraudolenta documentale. Infine, la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, ancorché condonata per indulto o seguita da riabilitazione, qualora la pena cumulata superi i limiti dell’art. 163 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta semplice e confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione a una società in accomandita semplice dichiarata fallita. L’imputato, già amministratore di fatto secondo l’accertamento di merito e poi liquidatore, proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
Deduceva l’omessa integrazione istruttoria documentale relativa ai rapporti tra la società e l’istituto di credito; l’illogicità della motivazione sulla qualifica di amministratore di fatto; l’omessa valutazione di prove favorevoli in ordine alla distrazione e l’asserita compensazione con versamenti effettuati a beneficio societario; infine la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è rigettato. La Corte rileva come la documentazione bancaria fosse stata ritenuta dalla Corte di appello irrilevante ai fini del giudizio sulla bancarotta, poiché una volta dichiarato il fallimento ogni condotta sottrattiva o omissiva rileva ai sensi dell’art. 216 legge fall., e solo la revoca della dichiarazione di fallimento può far venir meno il reato. Il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento (Sezioni Unite n. 19601 del 2008), poiché diversamente si realizzerebbe un’impropria impugnazione della sentenza civile in sede penale (Sez. V n. 40860 del 2024).
Il secondo motivo è infondato. Le condotte di bancarotta documentale e distrattiva si collocano nella fase in cui l’imputato assunse la carica di liquidatore, subentrando all’amministratore di diritto. I giudici di merito hanno desunto la partecipazione alla gestione societaria da una pluralità di indizi convergenti, la cui visione dimostrativa non può essere parcellizzata; le censure si risolvono in valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte ricostruisce l’istituto della bancarotta riparata: l’attività di segno contrario deve reintegrare integralmente il patrimonio prima della soglia cronologica del fallimento, annullando ogni pregiudizio per i creditori (Sez. V n. 52077 del 2014; Sez. V n. 34290 del 2020). L’onere di provare l’esatta corrispondenza tra versamenti e atti distrattivi grava sull’amministratore (Sez. V n. 57759 del 2017). Nel caso concreto, a fronte di distrazioni per complessivi euro 30.000, l’amministratore nulla versò nelle casse sociali; i pagamenti invocati non assolvono la funzione di reintegro e, in ogni caso, la reintegra parziale lascia impregiudicati gli altri effetti depauperativi, potendo rilevare al più ai fini della determinazione della pena.
Il motivo sulla bancarotta fraudolenta documentale è privo di pregio. Il regime di contabilità semplificata non comporta esonero dall’obbligo di tenuta dei libri contabili ex art. 2214 cod. civ. (Sez. V n. 52219 del 2014). I giudici di merito hanno accertato la mancata tenuta del libro giornale e di quello degli inventari, con conseguente impossibilità per il curatore di ricostruire la situazione patrimoniale; per la fattispecie generica è sufficiente il dolo generico. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la sospensione condizionale non può essere concessa in presenza di precedente condanna a pena condonata per indulto che, cumulata, superi i limiti dell’art. 163 cod. pen., né rileva la sopravvenuta riabilitazione. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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