Inammissibile il ricorso che invoca rilettura delle prove di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 33190 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità, restando preclusa la pura rilettura dei fatti e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione. È pertanto inammissibile il ricorso che non si confronti con l’iter logico-giuridico dei giudici di merito o che proponga censure generiche e aspecifiche sulla valutazione delle prove.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10 ottobre 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pesaro del 16 maggio 2024, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ritenendo integrata l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante; violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione delle prove testimoniali.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché articolato su motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, il Collegio ribadisce che l’apprezzamento degli elementi di fatto è riservato in via esclusiva al giudice di merito e che la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.
Il percorso argomentativo si fonda su un consolidato orientamento. Viene richiamata Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, secondo cui esula dai poteri della Corte la rilettura degli elementi posti a sostegno della decisione. È poi citata Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, per la quale, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006, resta immutata la natura del sindacato di legittimità, essendo preclusa la pura rilettura dei fatti o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione. Nel medesimo senso è richiamata Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita.
Su queste basi la Corte rileva che il ricorrente invoca in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio, ossia una rivisitazione del potere discrezionale del giudice di merito, senza confrontarsi con specificità con l’iter logico-giuridico seguito per affermare la responsabilità in ordine al reato ritenuto circostanziato dall’aggravante.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché generico e aspecifico, inidoneo a rappresentare le ragioni di doglianza e a confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, che ha invece evidenziato gli elementi di riscontro della responsabilità, conferendo adeguata rilevanza alle dichiarazioni dei testi escussi.
All’inammissibilità conseguono per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, richiamandosi sul punto Corte cost., sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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