Inammissibili i ricorsi: doppia conforme e sospensione della prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 23134 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il ricorso che non si misura con il complessivo discorso giustificativo della sentenza impugnata è aspecifico, perché non coglie la doppia conforme formatasi quando la motivazione d’appello si salda a quella di primo grado in un unico corpo decisionale. La sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 159 cod. pen., nel testo dell’art. 1, l. n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel suo periodo di vigenza, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021. Nel giudizio di appello, la notifica del decreto di citazione a mani dell’imputato, come da rituale relata, esclude la nullità della vocatio in ius. La condanna alle restituzioni e al risarcimento esige l’accertamento di un danno effettivo, non ravvisabile in re ipsa nel mero fatto dell’illecito.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Benevento, in relazione agli artt. 110 e 640 cod. pen., per una truffa consumata ai danni di un contraente di polizza vita e della compagnia assicuratrice. La Corte di appello di Napoli aveva integralmente confermato la pronuncia, respingendo i motivi dell’appello.
Avverso la sentenza di secondo grado entrambi hanno proposto ricorso per cassazione: la coimputata ha articolato nove motivi — deducendo nullità della notifica, intervenuta prescrizione, apparenza della motivazione, insussistenza del contributo concorsuale, illegittimità delle statuizioni civili e del diniego delle attenuanti generiche — mentre l’altro ricorrente ha censurato la sola apparenza della motivazione.
La Motivazione della Corte
Sul primo fronte il Collegio ha escluso la nullità della vocatio in ius in secondo grado. Dagli atti, accessibili al giudice di legittimità quale giudice del fatto processuale, emerge che il decreto di citazione è stato notificato all’imputata a mani proprie, come da rituale relata, e, per via telematica, al difensore.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha ribadito che il regime di sospensione introdotto dalla l. n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendone stata disposta l’abrogazione retroattiva. Richiamate le Sezioni Unite n. 20989 del 12.12.2024, la Corte ha dato atto della conformità costituzionale di tale lettura, confermata dalla Corte cost. n. 38 del 10.02.2026, che ha escluso che la normativa sopravvenuta sia automaticamente più favorevole.
Nel merito della responsabilità concorsuale, i motivi sontati aspecifici e diretti a sollecitare un inammissibile nuovo apprezzamento del materiale istruttorio. La Corte di appello ha valorizzato il ruolo della consulente bancaria, il cui contributo consapevole è stato ricostruito attraverso la designazione apocrifa della beneficiaria, la gestione della pratica di liquidazione e il mancato avviso ai familiari del contraente defunto.
Il Collegio ha poi richiamato il consolidato orientamento sulla doppia conforme, che rende immune la sentenza da censure di motivazione quando questa si salda a quella di primo grado: le deduzioni difensive non espressamente confutate si intendono disattese perché logicamente incompatibili con la decisione. Il motivo sulle statuizioni civili è stato respinto, perché i giudici di appello hanno ricostruito un danno risarcibile effettivo, non ravvisato in re ipsa. Analoga sorte per il diniego delle attenuanti generiche, oggetto di giudizio di fatto insindacabile in cassazione.
Nota della Redazione
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