Continuazione in executivis: indici e insindacabilità del giudizio di merito (Cass. pen. Sez. I n. 1206 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., postula la verifica di concreti indicatori dell’identità del disegno criminoso, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le causali, le modalità della condotta e la sistematicità. Non è sufficiente la presenza di taluno di tali indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. L’apprezzamento di detti elementi è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze emesse dallo stesso Tribunale: una per bancarotta fraudolenta per distrazione commessa negli anni 2005 e 2006 in danno di una società, e una per distrazione di somme di altra società avvenuta negli anni 2012 e 2013.

L’istanza è stata rigettata per l’assenza di collegamento tra le vicende: i fallimenti sono stati dichiarati in tempi diversi e tra le compagini sociali non vi era alcun rapporto. Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’individuazione del disegno criminoso unitario.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata sull’art. 671 cod. proc. pen., richiamando Sez. I n. 11564 del 13.11.2012, secondo cui le violazioni dedotte ai fini della continuazione devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, con originaria progettazione di una serie individuata di illeciti già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali.

Viene ribadito che l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime una generale propensione alla devianza (Sez. I n. 15955 del 08.01.2016). Il riconoscimento richiede la verifica di concreti indicatori, tra cui l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spaziotemporale, le causali e la sistematicità, secondo la lettura delle Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017.

La Corte precisa che non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà essere apprezzata anche al cospetto di alcuni soltanto, purché significativi, come affermato da Sez. I n. 8513 del 09.01.2013 e Sez. I n. 44862 del 05.11.2008. Tuttavia l’accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in legittimità quando la motivazione è adeguata, senza vizi logici né travisamento dei fatti.

Applicando tali principi, la Corte rileva la genericità delle allegazioni difensive. Il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione all’esito di una valutazione globale, segnalando non solo il dato temporale, ma l’assenza di rapporti tra le società e tra i fallimenti. Il ricorrente si è limitato a contestare in termini meramente confutativi, senza indicare l’elemento pretermesso dal quale desumere l’unicità del disegno criminoso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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