Sanzioni sostitutive: nessun recupero in executivis senza interpello del giudice della cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 1205 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, una volta divenuta definitiva la sentenza di cognizione, il giudice dell’esecuzione non ha alcuna competenza ad ammettere il condannato alla misura sostitutiva quando il giudice della cognizione non abbia formulato l’interpello di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen. Il rimedio contro la mancata ammissione è l’impugnazione della sentenza di merito. Non è esperibile lo strumento di cui all’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., che riguarda la restituzione del termine per impugnare, né la mancata formulazione dell’avviso determina una nullità rilevabile in sede esecutiva, non venendo in questione profili di regolarità del titolo esecutivo.
Il Fatto
Con provvedimento del 10 luglio 2024 il Presidente del Collegio della Prima Sezione penale del Tribunale di Milano dichiarava inammissibile l’istanza con cui il condannato aveva chiesto, ai sensi degli artt. 545 bis cod. proc. pen., 20 bis cod. pen. e della legge n. 689 del 1981, l’ammissione al lavoro di pubblica utilità o alla detenzione domiciliare, in relazione alla pena inflitta con sentenza del 5 aprile 2023. A fondamento, il giudice rilevava che le doglianze avrebbero potuto essere fatte valere in sede di impugnazione della sentenza di merito, ormai definitiva.
Avverso il provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per non avere il giudice fissato l’udienza camerale, decidendo de plano; violazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen. per il mancato avviso alle parti in ordine alla ricorrenza delle condizioni per la sostituzione. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che investe il profilo processuale della decisione de plano. Il Presidente del Collegio aveva dichiarato l’inammissibilità riscontrando la manifesta infondatezza dell’istanza senza compiere valutazioni di merito né interpretare le norme sottese. Così operando, è rimasto nel perimetro consentito dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in conformità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato nella specie (Sez. I n. 6558 del 10.01.2013, Rv. 254887), secondo cui il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano solo quando essa sia riscontrabile per difetto delle condizioni di legge.
Il secondo motivo ripropone la tesi del possibile recupero in sede esecutiva dell’ammissione alle sanzioni sostitutive. La Corte nega che residui al giudice dell’esecuzione alcuna competenza dopo il giudicato, salvo l’ipotesi residuale dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, pacificamente non applicabile al caso concreto. Il rimedio avverso la mancata ammissione è l’impugnazione della sentenza di cognizione, non lo strumento dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., che attiene alla restituzione del termine per impugnare.
Né la mancata ammissione alle sanzioni sostitutive, né la mancata formulazione dell’avviso di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen., determinano una nullità deducibile davanti al giudice dell’esecuzione, poiché non vengono in questione profili di regolarità formale o sostanziale del titolo esecutivo. Il Collegio richiama il recente arresto (Sez. I n. 2090 del 12.12.2023, dep. 2024, Rv. 285710) secondo cui il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale, con la conseguenza che l’omessa formulazione dell’avviso non comporta la nullità della sentenza.
Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.