Mandato d’arresto processuale e consegna senza previa conoscenza del procedimento (Cass. pen. Sez. VI n. 2250 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mandato d’arresto europeo c.d. processuale, finalizzato ad assicurare la presenza dell’imputato al giudizio nello Stato di emissione, non richiede l’allegazione delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza, prevista dal previgente art. 6, comma 4, lett. a), legge n. 69/2005 e soppressa dal d.lgs. n. 10/2021. La mancata conoscenza effettiva del procedimento da parte del ricercato non impedisce la consegna, quando l’ordinamento straniero abbia previamente esperito, senza esito, modalità meno invasive della libertà personale. La misura custodiale strumentale alla celebrazione della prima udienza dibattimentale non viola il principio di proporzionalità né il diritto al silenzio dell’imputato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna del ricorrente all’Autorità giudiziaria croata, in relazione a un furto aggravato commesso nel gennaio 2019 all’interno di un campeggio in Rovigno, mediante forzatura di distributori automatici di bevande e impossessamento di una somma di denaro.
La Corte territoriale ha dato atto che la consegna era richiesta per assicurare la presenza in giudizio dell’imputato, che i fatti costituiscono reato anche nell’ordinamento italiano e che il mandato conteneva le informazioni prescritte. Il difensore della persona richiesta ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge sotto due profili.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la mancata conoscenza del procedimento da parte del richiesto, la pretesa indeterminatezza della durata della misura custodiale e il contrasto con il diritto al silenzio. La Corte ha rigettato la doglianza, rilevando che si tratta di un mandato di natura processuale, per il quale non operano i contenuti informativi stabiliti per il mandato esecutivo dall’art. 6, comma 1-bis, legge n. 69/2005.
Quanto alla proporzionalità, la sentenza impugnata ha accertato che l’autorità croata, dopo la regolare citazione, aveva disposto senza successo l’accompagnamento coatto del ricorrente. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui non viola l’art. 7 d.lgs. n. 108/2017 la decisione di consegna adottata quando sia stata già inutilmente esperita, ai medesimi fini, un’opzione procedurale meno invasiva della libertà personale (Sez. 6 n. 37474 del 12/09/2023). Le doglianze sulla irritualità delle notifiche restano mere asserzioni congetturali.
Sulla durata della misura, la Corte ritiene congrua l’argomentazione del giudice di merito: la misura cautelare processuale è prevista nell’ordinamento croato e la sua durata è facilmente individuabile in ragione della finalità di garantire la presenza alla prima udienza dibattimentale. L’autorità italiana ha inoltre richiesto di essere informata della data di tale udienza. Il diritto al silenzio non risulta vanificato dall’assicurazione della presenza al dibattimento.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. L’art. 6, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 10/2021 richiede che il mandato contenga la descrizione delle circostanze del reato, con il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato eliminato il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova (Sez. 6 n. 35462 del 23/09/2021; Sez. 6 n. 39196 del 28/10/2021). Venute meno tali allegazioni, sono cadute anche le correlate cause di rifiuto: il mandato deve contenere da solo gli elementi necessari al controllo demandato allo Stato di esecuzione.
Nel caso concreto il giudice di merito ha ritenuto adeguata l’esposizione dei fatti nel mandato, senza necessità di richiedere informazioni aggiuntive ex art. 16 legge n. 69/2005. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
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Nota della Redazione
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