Confisca per equivalente nel concorso e personalità della pena (Cass. pen. Sez. 3 n. 990 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca per equivalente deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo effettivamente conseguito. L’accertamento della quota di arricchimento del singolo concorrente costituisce oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti e, solo in caso di mancata individuazione, è legittima la ripartizione in parti uguali. La motivazione di una statuizione ablativa che riproduca pedissequamente il dispositivo è apparente e determina l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio applicava, su richiesta delle parti, una pena concordata in relazione a reati tributari. Nel medesimo provvedimento il giudice disponeva la confisca del profitto fino alla concorrenza di una somma ingente, sia nei confronti della società, sia, in via sussidiaria, nei confronti dell’imputata.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa, deducendo molteplici motivi: l’assenza di correlazione tra l’accordo di patteggiamento e il contenuto della decisione; l’applicazione dell’intero ammontare del profitto in capo alla sola ricorrente, in contrasto con i principi sul concorso di persone; il difetto di motivazione sulla quantificazione; la mancata individuazione dei beni oggetto della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, rilevando che l’accordo di patteggiamento non comprendeva la determinazione della confisca e che le richieste relative alla conversione del sequestro non erano interpretabili come accordo sulla misura ablativa.

Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, con cui la difesa aveva dedotto il contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite. La sentenza impugnata aveva disposto la confisca per l’intero ammontare del profitto nei confronti della singola imputata, senza considerare che la stessa era chiamata a rispondere dei reati in concorso con altri soggetti già colpiti da analoga misura per l’importo integrale.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, è esclusa ogni forma di solidarietà passiva. La confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente alla quota da questi conseguita, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio. Solo in caso di mancata individuazione della quota del singolo è legittima la ripartizione in parti uguali.

La Corte ha inoltre rilevato il carattere apparente della motivazione sulla confisca, poiché il provvedimento impugnato si limitava a utilizzare le stesse parole del dispositivo senza offrire alcuna effettiva giustificazione dell’importo e della sua quantificazione. Le ulteriori censure sono state assorbite, considerata la fondatezza del secondo motivo. La sentenza è stata annullata limitatamente alla statuizione sulla confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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