Associazione finalizzata al narcotraffico: irrilevante la breve durata delle condotte (Cass. pen. Sez. VI n. 1297 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità della partecipazione non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve. È sufficiente che dagli elementi acquisiti risulti l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli associati abbiano fatto riferimento, anche in modo implicito, seppure per un periodo limitato. Quanto alle esigenze cautelari, per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 la prognosi di reiterazione ha ad oggetto la possibile commissione di delitti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza. Il giudizio sul pericolo di reiterazione, se sorretto da motivazione congrua, costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, in sede di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal G.I.P. del medesimo Tribunale al ricorrente per il delitto di partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico e per un reato-fine in materia di stupefacenti.
Avverso l’ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, sotto il profilo dell’attualità del pericolo di reiterazione e della proporzionalità della misura. Ha dedotto la brevità delle condotte contestate, risalenti al periodo di detenzione domiciliare, e la natura meramente occasionale del reato-fine, contestando la mancata indicazione degli elementi costitutivi della partecipazione associativa.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché generico e reiterativo di censure in fatto, alle quali il Tribunale ha dato puntuale risposta. Il provvedimento impugnato, richiamando le convergenti risultanze investigative, ha collocato le condotte del ricorrente nel più ampio contesto di un organigramma associativo volto alla gestione di un traffico di stupefacenti, nel quale egli ricopriva il ruolo di acquirente stabile e successivo rivenditore.
L’attività di indagine si è fondata su servizi di videoripresa, sul monitoraggio di profili social, su dialoghi intercettati, sul sequestro di stupefacente e denaro e sul sostegno economico ricevuto dal ricorrente durante la custodia cautelare da parte dell’associazione. Si tratta di elementi convergenti e rivelatori del ruolo partecipativo, supportati dalla contestazione di un reato-fine che esclude qualsiasi occasionalità.
Quanto alla deduzione sulla breve durata delle indagini e della condotta partecipativa, la Corte afferma che in tema di associazione finalizzata al narcotraffico non rileva la durata del periodo di osservazione, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti risulti l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito (Sez. VI n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122).
Sulle esigenze cautelari, il Tribunale ha fondato la decisione sul giudizio positivo circa il pericolo di reiterazione, atteso che il ricorrente ha interrotto l’attività criminale solo a seguito del precedente arresto. Per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 la prognosi riguarda delitti espressione della medesima professionalità e del medesimo inserimento in circuiti criminali (Sez. III n. 16357 del 12/01/2021, Rv. 281293; Sez. II n. 19341 del 21/12/2017, Rv. 273435). Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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