Udienza predibattimentale: legittima la contestazione suppletiva dell’aggravante (Cass. pen. n. 15122/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’udienza predibattimentale il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di adeguare l’imputazione al fatto risultante dagli atti, anche mediante la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante. La contestazione dell’aggravante della minorata difesa ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., effettuata nell’udienza predibattimentale, non costituisce abuso del processo per il solo fatto che determini la procedibilità d’ufficio del reato. L’art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen. individua proprio tale fase quale sede destinata alla verifica della corrispondenza dell’imputazione alle risultanze degli atti. Una volta legittimamente modificata l’imputazione, il giudice deve decidere sulla situazione processuale esistente al momento della pronuncia e non può dichiarare l’improcedibilità sulla base della precedente configurazione dell’addebito.
Il Fatto
Il Tribunale di Nuoro aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per un reato di truffa, ritenendo invalida la querela perché proposta dagli eredi della persona offesa dopo la morte di quest’ultima. Durante l’udienza predibattimentale, prima della decisione definitiva sulla questione, il Pubblico Ministero aveva modificato l’imputazione contestando anche l’aggravante della minorata difesa prevista dall’art. 61, n. 5, cod. pen., con conseguente procedibilità d’ufficio della fattispecie.
Il Tribunale aveva tuttavia espunto l’aggravante, qualificando la contestazione suppletiva come abuso del processo perché finalizzata, secondo la motivazione, a superare la mancanza della condizione di procedibilità. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso sostenendo che la modifica dell’imputazione fosse espressamente consentita dall’art. 554-bis cod. proc. pen. e che il giudice avesse illegittimamente compresso le prerogative della pubblica accusa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. Precisa anzitutto che la circostanza della minorata difesa non poteva considerarsi già implicitamente contestata nella formulazione originaria per il solo fatto che la persona offesa dimorasse in una struttura per anziani, trattandosi di aggravante che richiede anche valutazioni ulteriori. Ciò non incide, tuttavia, sulla legittimità della successiva contestazione effettuata dal Pubblico Ministero nell’udienza predibattimentale.
La Corte valorizza l’art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., che individua tale fase come momento deputato a verificare che fatto, qualificazione giuridica e circostanze aggravanti corrispondano alle risultanze degli atti. La norma consente espressamente al Pubblico Ministero di modificare l’imputazione e attribuisce al giudice persino il potere di invitarlo ad apportare le modifiche necessarie. La contestazione suppletiva dell’aggravante costituiva dunque esercizio di un potere processuale tipico e non poteva essere espunta perché produceva l’effetto di rendere il reato procedibile d’ufficio.
La Cassazione distingue infine il caso esaminato dall’ipotesi in cui un reato originariamente procedibile d’ufficio divenga successivamente perseguibile a querela per effetto di una modifica legislativa e la querela non venga presentata nel termine previsto. In tale diversa situazione, una successiva contestazione di aggravante non può essere utilizzata per eludere la sopravvenuta improcedibilità. Nel procedimento in esame, invece, il regime di procedibilità non era mutato: mancava soltanto una querela valida. La modifica dell’imputazione aveva quindi legittimamente esteso il thema decidendum e rimosso l’ostacolo alla prosecuzione dell’azione penale. La sentenza viene annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Nuoro in diversa persona fisica per il giudizio.
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Nota della Redazione
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