Sequestro preventivo: irrilevante il difetto di dolo non evidente (Cass. pen. Sez. 5 n. 17572 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi di motivazione tanto radicali da renderla apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, restando esclusa l’illogicità manifesta. In sede di riesame, il difetto dimostrativo del dolo dell’indagato è rilevabile solo se emerga ictu oculi. Il sequestro preventivo, avente duplice natura impeditiva e prodromica alla confisca, può essere disposto anche sul bene pervenuto a un terzo acquirente, a prescindere dall’atteggiarsi soggettivo dell’attuale proprietario.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva respinto la richiesta di riesame presentata dall’indagato, destinatario del sequestro preventivo di un immobile acquistato da una società poi sottoposta a liquidazione giudiziale. La vendita era stata ritenuta di natura distrattiva per il momento dell’operazione, le modalità di pagamento e gli elementi oggettivi emersi. L’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione sul fumus commissi delicti e carenza di motivazione sul periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla cautela reale, evidenziando che il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, escluse le rivalutazioni di merito del compendio indiziario, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite Ivanov. Nel caso concreto, le censure circa l’estraneità dell’indagato al disegno distrattivo sono state ritenute infondate: la matrice depauperativa della vendita e la consapevole compartecipazione dell’acquirente sono aspetti inscindibili, e il vaglio sul difetto del dolo si scontra con la regola di giudizio secondo cui tale deficit è rilevabile solo se emerga ictu oculi.
La Corte ha escluso che nel provvedimento impugnato sia ravvisabile un error iuris o una motivazione apparente: il Tribunale del riesame ha svolto un vaglio effettivo e argomentato, enunciando gli indicatori della simulazione della vendita. Quanto all’eventuale inconsapevolezza dell’acquirente, la duplice natura del sequestro, impeditiva e prodromica alla confisca, impone di seguire il bene anche nel patrimonio del terzo, a prescindere dal suo atteggiarsi soggettivo, quale corpo del reato.
In ordine al periculum in mora, il ricorso è stato ritenuto non fondato: la motivazione, ancorata all’insita natura distrattiva dell’operazione, dimostra la volontà di sottrarre il bene alla procedura concorsuale e il rischio di ulteriori cessazioni. Tale motivazione giustifica il perdurare del vincolo, sia sotto il profilo impeditivo sia prodromico alla confisca. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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