Usura ed estorsione: consapevolezza del concorrente e stato di bisogno (Cass. pen. Sez. II n. 1776 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Risponde del delitto di concorso in usura il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l’incarico di recuperare il credito e consapevole della sua natura illecita, riesca a ottenerne il pagamento. Il reato di estorsione concorre con quello di usura quando la violenza o la minaccia sono esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari. L’aggravante dello stato di bisogno, di cui al n. 3 del quinto comma dell’art. 644 cod. pen., è configurabile quando sussiste una particolare condizione psicologica, determinata da un impellente assillo di natura economica, che limiti la volontà di autodeterminazione del soggetto passivo inducendolo a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie. Le dichiarazioni della persona offesa, ancorché difformi tra fase delle indagini e dibattimento, possono fondare il giudizio di responsabilità se le divergenze sono logicamente spiegate e non investono il dato centrale del patto illecito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva il ricorrente dall’usura aggravata relativa a un episodio del 2003 e confermava la condanna per l’usura aggravata riferita all’episodio iniziato nel 2006 e per l’estorsione in concorso, rideterminando la pena. Il coimputato veniva prosciolto per morte del reo. Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione delle regole di valutazione della prova in ordine alla natura usuraria degli interessi, contestando l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e l’erronea applicazione dell’art. 500, comma 2, cod. proc. pen. Con il secondo e il terzo motivo lamentava il difetto di motivazione sul concorso e l’erronea applicazione dell’art. 644 cod. pen. quanto allo stato di bisogno.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo. La sentenza di appello aveva ricostruito il meccanismo illecito muovendo dalle dichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito come su ogni assegno postdatato consegnato venisse trattenuto un interesse del 10% mensile, nettamente superiore al tasso soglia. Da tale ricostruzione i giudici di merito avevano desunto il capitale prestato, la durata del prestito e il tasso applicato, collocando la negoziazione usuraria all’inizio del 2006. Il ragionamento non presentava contraddizioni né manifeste illogicità.

Quanto alle difformità tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle predibattimentali, la Corte ha escluso la denunciata violazione dell’art. 500 cod. proc. pen.: il giudice di appello aveva valutato congiuntamente entrambe, spiegando le divergenze con il lungo tempo trascorso tra i fatti e l’esame dibattimentale, senza che tali divergenze investissero la misura dell’interesse pattuito, rimasta ferma nella sua indicazione essenziale.

Il secondo motivo è stato parimenti respinto. La Corte ha osservato che il primo giudice aveva argomentato come il ricorrente fosse intervenuto, mediante minacce, nella fase della riscossione del credito paterno, essendo consapevole della sua natura usuraria: indicativo in tal senso il riferimento agli interessi “da rinfrescare”. Poiché tale motivazione non era stata specificamente contestata con l’atto di appello, la Corte territoriale si era legittimamente limitata a ribadirne la conferma, essendo le due sentenze di merito leggibili congiuntamente. Accertata la consapevolezza, i giudici hanno applicato correttamente i principi secondo cui risponde di concorso in usura chi, dopo il patto, incaricato del recupero, ne ottenga il pagamento, e il reato di estorsione concorre con quello di usura quando la minaccia è diretta a ottenere gli interessi usurari.

Anche il terzo motivo è stato dichiarato infondato. La Corte ha ribadito che l’aggravante dello stato di bisogno richiede una condizione psicologica di impellente assillo economico che comprima l’autodeterminazione del soggetto passivo. Nel caso concreto, il pregresso pluriennale ricorso al credito usurario, l’impossibilità di accedere al credito bancario e la necessità di liquidità per le spese dei lavori avevano indotto la Corte territoriale a ravvisare uno stato di necessità non agevolmente reversibile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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