Minaccia per firma retroattiva e violenza al pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. 6 n. 7202 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, di cui all’art. 336 cod. pen., è integrato dalla condotta di chi, con toni minatori, pretende che il pubblico ufficiale ponga in essere un atto contrario ai doveri d’ufficio. La nozione di atto contrario ai doveri di ufficio ha una portata più ampia di quella di atto contrario a norme penali e ricomprende anche le condotte che si risolvono nell’inosservanza di regolamenti amministrativi o ordini di servizio, non necessariamente connotate da finalità illecite. Ne consegue che è configurabile il reato di cui all’art. 336 cod. pen. anche quando la condotta minacciosa sia finalizzata ad ottenere un comportamento la cui realizzazione non integrerebbe gli estremi di un autonomo reato, come l’apposizione di una firma “ora per allora” su un registro pubblico.
Il Fatto
Il Tribunale di Vasto aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 336 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. Il giudice di primo grado aveva ritenuto legittima la pretesa dell’imputato di far attestare “ora per allora” la sua presenza in caserma, per adempiere all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, considerato che nella giornata in questione l’edificio era chiuso al pubblico.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge in relazione alla nozione di atto contrario ai doveri di ufficio, poiché la condotta dell’imputato, connotata da un tono minaccioso, era volta a ottenere un falso ideologico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità del ricorso del pubblico ministero, richiamando la novella dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 114/2024. Ha precisato che il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., pronunciate dopo il 25 agosto 2024, deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
Nel merito, la Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che la condotta dell’imputato, il quale si era rivolto al Carabiniere dicendo “stai attento a quando esci da questo cancello!”, aveva assunto connotati chiaramente minatori, incompatibili con l’esercizio di un diritto. La pretesa di apporre la propria firma in una data diversa da quella effettiva, avanzata senza indugio e dopo le frasi intimidatorie, è stata qualificata come idonea a integrare la richiesta di un atto contrario ai doveri di ufficio.
La Corte ha infine escluso che la valutazione in ordine alla eventuale non configurabilità del falso ideologico possa rendere lecita la condotta. Il concetto di atto contrario ai doveri di ufficio, ha chiarito, è più ampio di quello di atto contrario a norme penali e si concretizza anche in caso di inosservanza di regolamenti amministrativi od ordini di servizio non connotati da finalità illecite. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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