Reato presupposto di impossessamento illecito di beni culturali prescinde dall’interesse culturale (Cass. pen. Sez. 7 n. 15256 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di impossessamento illecito di beni culturali, di cui all’art. 176 del d.lgs. n. 42/2004, quando abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto, non richiede l’accertamento del cosiddetto interesse culturale, né che i beni presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo. È sufficiente che la “culturalità” sia desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene. Da ciò consegue che la sussistenza del reato presupposto di ricettazione è correttamente affermata ogni qualvolta i beni appartengano allo Stato e presentino tali caratteristiche oggettive.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 12/05/2025, ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di ricettazione, ritenendo sussistente il reato presupposto di impossessamento illecito di beni culturali in relazione al possesso di reperti paleontologici e archeologici appartenenti allo Stato. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, la violazione di legge con riferimento alla sussistenza del reato presupposto, assumendo che non fosse stato accertato il cosiddetto interesse culturale dei beni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato. Ha osservato che la Corte territoriale aveva correttamente qualificato i reperti come beni culturali appartenenti allo Stato, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004. In tal caso, il reato di impossessamento illecito non richiede l’accertamento dell’interesse culturale, essendo sufficiente che la “culturalità” risulti dalle caratteristiche oggettive del bene, come avvenuto nella specie.

La Corte ha richiamato i precedenti giurisprudenziali secondo cui, per i beni appartenenti allo Stato, non è necessaria una specifica qualificazione amministrativa né un particolare pregio del bene. La natura di bene culturale è desumibile dalle sue stesse caratteristiche oggettive, che ne impongono la protezione.

Quanto ai restanti motivi, relativi al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di particolare tenuità, all’affermazione di responsabilità e all’elemento soggettivo della ricettazione, la Corte li ha ritenuti non consentiti, in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito. In particolare, ha ritenuto non censurabile la motivazione della Corte d’appello in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita dei beni, desunta dalla qualità di soggetto esperto del ricorrente, e alla loro natura «inestimabile».

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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