Spazio detentivo e fattori compensativi nel rimedio ex art. 35-ter ord. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 2411 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per violazione dell’art. 3 CEDU, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, applicandosi la disciplina del reclamo giurisdizionale di cui all’art. 35-bis ord. pen., compreso il comma 4-bis. In tema di rimedi ex art. 35-ter ord. pen., i fattori compensativi — breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie, sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella mediante adeguate attività — se congiuntamente ricorrenti, superano la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità, in cella collettiva, di uno spazio individuale inferiore a tre metri quadrati. Quando lo spazio individuale è compreso tra i tre e i quattro metri quadrati, i medesimi fattori concorrono, con altri di segno negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza accoglieva parzialmente il reclamo proposto nell’interesse del detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’istanza ex art. 35-ter ord. pen. Il Tribunale disponeva una riduzione di pena di un ulteriore giorno per il periodo di detenzione trascorso presso un istituto penitenziario, respingendo nel resto.

Quanto ai periodi di carcerazione in altri istituti, il Tribunale escludeva la detenzione inumana e degradante, considerando lo spazio pro-capite disponibile e la complessiva situazione detentiva. Il detenuto proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando lo spazio vitale ridotto, l’assenza di acqua calda e il mancato accoglimento delle richieste istruttorie.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa processuale: in materia di rimedi risarcitori per violazione dell’art. 3 CEDU, il ricorso per cassazione è ammesso nei soli limiti della violazione di legge, per effetto del rinvio alla disciplina dell’art. 35-bis ord. pen. Il sindacato di legittimità risulta pertanto circoscritto.

La decisione impugnata si fonda sull’insegnamento delle Sezioni Unite n. 6551 del 24/09/2020: i fattori compensativi, se congiuntamente ricorrenti, consentono di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU collegata a uno spazio individuale inferiore a tre metri quadrati; tra i tre e i quattro metri quadrati, gli stessi fattori concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni detentive.

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché generico e aspecifico. Esso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva dato per accertate l’assenza di acqua calda in alcuni istituti, l’assenza della porta del bagno e la mancanza di areazione. Le doglianze sulle richieste istruttorie risultano perciò inconsistenti.

La Corte rileva inoltre che la sola mancanza di acqua calda, in assenza di ulteriori doglianze, non può supportare la richiesta ex art. 35-ter ord. pen. Quanto a un istituto, il detenuto era allocato da solo in una cella di dimensioni adeguate, con servizi igienici esclusivi, illuminazione naturale e accesso a docce con acqua calda. Quanto all’istituto in cui lo spazio pro-capite era di 3,37 metri quadrati, la censura è meramente assertiva, priva di riscontro documentale.

Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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