Lavoro di pubblica utilità, l’onere di avviare l’esecuzione grava sul pubblico ministero (Cass. pen. Sez. I n. 2412 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione delle modalità attuative della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato. Questi ha la facoltà di sollecitare l’applicazione della sanzione sostitutiva ovvero di dichiarare di non opporvisi, ma non è tenuto a indicare l’ente o la struttura presso cui svolgere l’attività, né ad avviare il relativo procedimento esecutivo. L’atto di impulso alla procedura esecutiva spetta al pubblico ministero, non al condannato. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione, nel valutare la revoca del beneficio per inadempimento, deve preventivamente verificare se il pubblico ministero abbia adottato le iniziative necessarie per portare in esecuzione la sanzione sostitutiva.
Il Fatto
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia revocava la sospensione condizionale della pena concessa al condannato. Il beneficio era subordinato allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità o di volontariato, da iniziarsi entro quarantacinque giorni dall’esecutività della sentenza. Il giudice rilevava il mancato adempimento sulla base di una nota dell’UEPE, che attestava come il condannato non avesse mai preso contatti con l’ufficio.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen. e degli artt. 665, 666 e 674 cod. proc. pen., oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa osservava che, non avendo il giudice di merito statuito alcunché sulle attività prodromiche all’esecuzione del lavoro, il condannato avrebbe dovuto ricevere comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza, non rinvenendosi alcun onere informativo a suo carico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il costante orientamento secondo cui le modalità attuative della sanzione sostitutiva sono demandate al giudice procedente, senza che possano gravare oneri sul condannato. Questi può sollecitare l’applicazione della sanzione o limitarsi a non opporvisi, ma non è tenuto a indicare l’ente o la struttura presso cui svolgere l’attività, né ad avviare il procedimento esecutivo.
Il Collegio ha ricordato che tale principio è stato trasfuso nell’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’art. 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta del pubblico ministero senza verificare se questi avesse adottato le iniziative necessarie per portare in esecuzione la sanzione, muovendo dal presupposto che l’inadempimento fosse provato dalla mancata attivazione del condannato. La Corte ha rilevato che sull’obbligato non grava l’onere di avviare il procedimento esecutivo.
Nel regime rilevante, anteriore al d.lgs. n. 150 del 2022, l’atto di impulso alla procedura esecutiva compete al pubblico ministero. La sequenza è disciplinata dal d.lgs. n. 274/2000 che, all’art. 43, prevede che la sentenza irrevocabile sia trasmessa per estratto, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, il quale, emesso l’ordine di esecuzione, lo trasmette unitamente all’estratto all’ufficio di sicurezza del comune di residenza del condannato o, in mancanza, al comando dell’Arma territorialmente competente, che consegna copia del provvedimento al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni.
Il provvedimento impugnato non ha compiuto i necessari accertamenti per verificare l’avvio, da parte dell’autorità istituzionalmente preposta, della fase esecutiva. La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza con rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo esame sul punto.
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