Tenuità del fatto e sanzione rimesse alla discrezionalità del giudice (Cass. pen. Sez. VII n. 22389 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., costituisce giudizio complesso che il giudice di merito compie alla stregua dei criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., tenendo conto anche della condotta successiva al reato. Trattandosi di valutazione discrezionale, essa non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. Parimenti, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo motivazionale quando dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato e la capacità a delinquere; una specifica e dettagliata spiegazione è necessaria solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. La Corte di Appello, in parziale riforma, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e ha rideterminato la pena in anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro quattromila di multa.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e censurando la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità. Il ricorrente ripropone una censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo coerente, senza contrapporre valide ragioni in fatto o in diritto. Il motivo è pertanto inammissibile.
La Corte ricostruisce il perimetro del giudizio sulla tenuità. Esso richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016 e precisa che, dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, rileva anche la condotta successiva al reato.
Poiché la valutazione si fonda sui criteri dell’art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, salvo i limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto la Corte di Appello ha richiamato la detenzione di sostanze di diverso tipo e la disponibilità di materiale per il confezionamento, nonché l’evidente reiterazione dell’attività di spaccio. Il giudizio di non particolare tenuità dell’offesa è sorretto da motivazione coerente e non manifestamente illogica, quindi non censurabile.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il secondo motivo è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo di motivazione dando conto dei criteri dell’art. 133 cod. pen. o richiamando la gravità del reato e la capacità a delinquere. Una spiegazione specifica è necessaria solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale, come precisato dalle Sez. II n. 36104 del 27/04/2017 e Sez. IV n. 21294 del 20/03/2013. La Corte ricorda inoltre che la pena media edittale non si calcola dimezzando il massimo, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo e aggiungendo il risultato al minimo, secondo Sez. III n. 29968 del 22/02/2019. Nel caso concreto la Corte di Appello ha adottato motivazione sufficiente con pertinente richiamo alla gravità concreta dei fatti.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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