Conto giudiziale partecipazioni societarie improcedibile se reso da soggetto senza investitura formale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 80 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente locale non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne deriva l’improcedibilità del conto giudiziale reso da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’ente, privo di investitura formale e di specifiche competenze in materia di gestione e controllo delle partecipazioni. Il conto, inoltre, deve contenere tutte le partecipazioni detenute, la descrizione dei titoli con consistenza e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, una dettagliata relazione sulla gestione — comprensiva delle direttive impartite e dei delegati a rappresentare l’ente in assemblea — ed esporre i valori secondo il criterio del patrimonio netto.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale delle partecipazioni societarie di un Comune, per l’esercizio 2023, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c.. L’istruttore dubitava della legittimazione del soggetto che aveva sottoscritto il conto, in assenza di formale provvedimento di nomina, segnalava l’omessa stesura di una relazione sulla gestione, una variazione delle quantità e del relativo valore delle azioni di due società senza motivazione e l’esposizione delle partecipazioni al valore nominale anziché al patrimonio netto. Rilevava, infine, la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni del conto e quello della deliberazione consiliare di revisione periodica.
Il Procuratore regionale, condividendo le perplessità, ha chiesto dichiararsi in via preliminare improcedibile e nel merito irregolare il conto: sotto il profilo formale per la sottoscrizione da parte di un soggetto non qualificabile come consegnatario; nel merito per incompletezza delle partecipazioni, errata valorizzazione e assenza di relazione esplicativa. Il Sindaco, con nota, ha riconosciuto le criticità, invocando la buona fede dell’amministrazione e l’assenza di danni, e chiedendo un termine per correggere il rendiconto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente la procedibilità del conto reso da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’ente, privo di investitura formale e di specifiche competenze in materia di gestione e controllo delle partecipazioni. Richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il consegnatario dei titoli e delle quote va individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. giur. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. giur. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. giur. Molise n. 64 del 2017).
La Corte precisa che, per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco che assume la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un loro delegato. L’agente contabile consegnatario di azioni svolge, infatti, un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale.
Da tale qualificazione discendono i contenuti necessari del conto: la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio con indicazione del motivo delle variazioni, le modalità di esercizio della gestione da parte delle società e quelle di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni. Il Collegio richiama sul punto la sez. giur. Veneto n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012, la sez. giur. Molise n. 64 del 2017 e la sez. giur. Toscana n. 20 del 2024.
Il conto deve quindi riportare tutte le partecipazioni detenute, essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, comprensiva delle direttive impartite e dei soggetti delegati a rappresentare l’ente in assemblea, ed esporre i valori aggiornati secondo il metodo del patrimonio netto, per un’esposizione contabile il più possibile veritiera e trasparente (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024). In conclusione, il Collegio dichiara improcedibile il conto giudiziale relativo all’esercizio 2023, nullo per le spese.
Nota della Redazione
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