Danno all’immagine della p.a.: liquidazione equitativa e solidarietà tra concorrenti (Corte dei Conti Sez. III App. n. 227 del 19.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è un danno non patrimoniale che lede il rapporto di affidamento della collettività verso l’ente e trova copertura tra le prerogative inviolabili tutelate dalla Costituzione. La sua risarcibilità non dipende dal momento in cui il fatto è stato posto in essere, né dalla data della sentenza penale di condanna, né da quella dell’invito a dedurre notificato dalla Procura erariale. La prescrizione del diritto al risarcimento è sospesa, ai sensi dell’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, fino alla conclusione del procedimento penale, e l’atto interruttivo compiuto verso uno dei responsabili in solido estende i suoi effetti a tutti gli altri. La liquidazione equitativa del danno deve muovere dai criteri oggettivo, soggettivo e sociale, assumendo rilievo, in particolare, la somma già stimata dall’ente danneggiato in sede civile. La solidarietà della condanna non è esclusa dal diverso contributo causale di ciascun concorrente, dal tipo di condotta o dall’eventuale profitto, rilevando tali elementi solo nella ripartizione interna delle quote ai sensi dell’art. 2055 cod. civ.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia, con la sentenza n. 165 del 2021, ha accolto la domanda della Procura contabile e ha condannato l’appellante, in solido con altri soggetti, al pagamento di 350.000,00 euro in favore del Comune, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di danno all’immagine. All’origine della condanna vi è un illecito accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato: l’appellante, nella qualità di assessore, in concorso con una dirigente, aveva favorito l’erogazione di un finanziamento comunale a un’associazione privata e la liquidazione di fatture non correlate alle attività programmate.

Il giudice di primo grado aveva valorizzato la vasta eco mediatica della vicenda per giustificare il risarcimento. L’appellante ha impugnato la decisione con cinque motivi, deducendo la nullità dell’azione erariale, la prescrizione del diritto, l’erroneità del criterio di quantificazione, l’illegittimità della condanna solidale e la condanna alle spese del primo grado.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello respinge il motivo sull’asserita assenza dei presupposti di procedibilità. Il diritto della pubblica amministrazione alla propria immagine è tutelato dalla Costituzione tra le prerogative inviolabili e la sua lesione costituisce fonte di responsabilità. Il danno all’immagine si identifica nell’offesa al rispetto delle disposizioni poste a tutela delle competenze e delle funzioni pubbliche e nell’alterazione dell’identità dell’ente quale garante, di fronte alla collettività, dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità ed efficienza. Si tratta di un danno non patrimoniale, risarcibile mediante somma di denaro a titolo di riparazione.

La Corte afferma che la risarcibilità in astratto non dipende dal momento del fatto, dalla data della sentenza di condanna penale o da quella dell’invito a dedurre. La circostanza temporale fatta valere dall’appellante è quindi irrilevante. Il giudizio deve piuttosto accertare la sussistenza dei presupposti della lesione, che nella specie non sono stati oggetto di appello.

Quanto alla prescrizione, il giudice di primo grado ha correttamente ricostruito lo sviluppo temporale dei fatti. Il decorso del termine è stato interrotto dalla costituzione di parte civile del Comune ed è rimasto sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. L’invito a dedurre, notificato verso almeno uno dei responsabili in solido, ha spiegato effetto interruttivo esteso a tutti gli altri ai sensi dell’art. 1310 cod. civ., prima della scadenza del termine. L’azione risulta pertanto proposta tempestivamente.

Il terzo motivo è invece accolto. Il Collegio ritiene che il primo giudice non abbia fatto buon governo dei criteri di determinazione del risarcimento: quello oggettivo, legato alla gravità del fatto, alla reiterazione delle condotte e al provento del reato; quello soggettivo, relativo alla posizione e alla delicatezza dei compiti dell’agente; quello sociale, connesso alla risonanza nell’opinione pubblica. Assume rilievo decisivo la circostanza che il Comune, in sede civile, aveva stimato le conseguenze della lesione in 50.000,00 euro. Il Collegio, applicando il criterio equitativo, ridetermina il risarcimento nella medesima somma.

Non è accolto il motivo sulla solidarietà. Il fatto illecito è stato accertato in sede penale ed è doloso, posto in essere in concorso di più soggetti tutti parimenti in dolo. Il contributo causale individuale, il tipo di condotta e l’eventuale profitto non incidono sulla qualificazione della responsabilità in termini di solidarietà, rilevando solo, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., nella individuazione delle quote interne. Le spese del primo grado restano correttamente a carico della parte convenuta; quelle del grado d’appello sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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