Indebito pensionistico non ripetibile in presenza di legittimo affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 67 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito pensionistico derivante da errore commesso dall’Istituto previdenziale in sede di liquidazione provvisoria, il recupero delle somme non dovute presuppone una valutazione dell’affidamento del pensionato, da condurre alla luce del decorso del tempo, della rilevabilità dell’errore, dell’importo del trattamento e delle ragioni della modifica. Ove tale affidamento sia ravvisabile, le somme erogate in eccedenza non sono ripetibili e l’Amministrazione è tenuta a non recuperarle. Il diritto del pensionato a opporre l’irripetibilità non richiede alcuna intermediazione giudiziale e può essere riconosciuto già in sede amministrativa. Ne consegue che, in caso di accoglimento del ricorso, la somma da restituire deve essere maggiorata degli interessi legali a decorrere, separatamente, dalla data di versamento di ciascun rateo. La clausola di stile con cui sia stata prospettata la provvisorietà del calcolo non paralizza l’insorgenza di un legittimo affidamento, specialmente quando nei provvedimenti successivi ogni riferimento a conguagli negativi sia venuto meno.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico a decorrere dal 1° ottobre 2016, riceveva dall’Istituto previdenziale una nota con la quale si comunicava che, a seguito di un errore commesso in sede di liquidazione, era stato corrisposto un importo non dovuto quantificato in complessivi € 2.332,32 netti, di cui si disponeva il recupero mediante ritenuta rateizzata su sei mensilità.
Avverso tale provvedimento il pensionato proponeva ricorso amministrativo in autotutela, conclusosi negativamente; l’istanza di riesame presentata il 7 agosto 2024 rimaneva priva di riscontro. In pendenza di giudizio egli pagava quanto richiestogli e quindi adiva la Sezione giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’irripetibilità del credito e la restituzione della somma anticipata, oltre a interessi legali e risarcimento del danno da svalutazione monetaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, che esclude il recupero delle rate di pensione riscosse a seguito di revoca o modifica del provvedimento, salvo che queste siano state disposte in conseguenza di accertamento di fatto doloso dell’interessato. Rileva poi che gli artt. 52 e 13 legge n. 88/1989 e n. 412/1991 operano soltanto per le pensioni private e non per quelle pubbliche, come eccepito dall’Istituto, senza che la distinzione integri una irragionevole disparità, secondo Corte cost. n. 178 del 28 aprile 2006.
L’argomento centrale è costruito sul legittimo affidamento. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 2 del 2012 e n. 33 del 2017 hanno chiarito che l’Istituto non può agire per il recupero dell’indebito fondandosi sul solo elemento oggettivo, ma deve valutare l’affidamento del pensionato secondo parametri consolidati: decorso del tempo, rilevabilità dell’errore, importo del trattamento e ragioni della modifica. Se l’affidamento emerge, l’Amministrazione deve darne atto e astenersi dal recupero.
Da tale principio discende che il pensionato può opporre l’irripetibilità fin dall’origine, cioè già in sede amministrativa, senza necessità di intermediazione giudiziale; e che in caso di accoglimento la somma restituita va maggiorata degli interessi legali dalla data di versamento dei singoli ratei.
Nel caso concreto il maggior importo non dovuto era stato riscontrato dopo cinque anni, con eccedenze mensili minime rispetto al trattamento complessivo, peraltro già incrementato da tre provvedimenti di aumento senza che in sede amministrativa fossero considerate le circostanze di fatto. La Corte ritiene che di fronte a simili importi il pensionato non potesse ragionevolmente dubitare della spettanza del trattamento, tanto più in presenza di calcoli di oggettiva complessità, riconosciuta dalla stessa Amministrazione.
Il Collegio esclude altresì che la clausola di stile sulla provvisorietà del calcolo possa paralizzare l’affidamento: solo nel primo provvedimento era stata indicata la possibilità di recupero, non più ripetuta nei successivi, ove si prospettava anzi un possibile conguaglio a favore. La pretesa di imporre al pensionato il ricorso a soggetti esterni per aggiornarsi sulla propria situazione è inoltre contraria al principio di buona fede. Le somme eccedenti non sono pertanto ripetibili e l’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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